PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

COMUNE DI ARSIE’

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LE ALIQUOTE  RELATIVE ALL’ANNO 2007 SONO STATE CONFERMATE ANCHE PER L’ANNO 2008, COME DA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  n. 8 /3.4.2008 “Esame ed approvazione bilancio di previsione per l’esercizio 2008, relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010”

 

 

2 del 6.2.2007

Approvazione aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili – anno 2007

 

            Il Sindaco Presidente introduce l’argomento di cui al punto 2 dell’O.D.G.  e chaia a relazionare il Vice Segretario Mauro Plozner.

            Il Vice Segretario relaziona.

 

Interventi

            Il Consigliere Dall’Agnol Dario afferma che le imposte devono essere proporzionale al reddito: Afferma inoltre di ritenere iniqua un’aliquota del sei per mille  per le  abitazioni non affittate perché prove  di collegamenti urbani;

 

            Il Sindaco risponde affermando che ci si è uniformati al regolamento proposto dalla Comunità Montana Feltrina;

 

            Il Consigliere Strappazzon Adriano preannuncia  il proprio voto contrario

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’art.6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 “Riordino della finanza degli Enti territoriali a norma dell’art.4 della legge 23 ottobre 1992 n.421”;

 

Visto l’art.1, comma 156 della Legge 27 dicembre 2006  (Finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio Comunale  la competenza ad adottare la deliberazione di fissazione  delle aliquote ICI;

 

            Considerato che l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine  per l’approvazione del bilancio di previsione  per l’anno successivo e conseguentemente i termini per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali;

 

Dato atto che  il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 30 novembre 2006,  ha disposto la proroga al 31.3.2007 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2007;

 

Ritenuto quindi necessario determinare l’aliquota ICI per l’anno 2007;

 

Ravvisata l’opportunità di confermare l’impostazione tariffaria  già adottata nell’anno 2006 che qui si ripropone;

 

Visto il regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione  di Consiglio Comunale n. 3 del 28.3.2005

 

Preso atto della normativa sopra richiamata e fatte proprie le considerazioni in essa riportate

 

                                                                                                                                                    Visti i pareri  resi ai sensi dall’art.97, 2°comma, del D.Lgs.267/2000;

 

Votazione palese:

Consiglieri presenti...........n. 11

Consiglieri votanti.............n. 11

Voti favorevoli..................n.  8

Voti contrari …………….n. 1 (Strappazzon Adriano)

Astenuti.............................n.  2 ( De Rocco Paola, Dall’Agnol Dario))

 

DELIBERA

 

-        di stabilire per l’anno 2007 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli  immobili (I.C.I.)      

-         aliquota ordinaria 6 per mille

-         aliquota ridotta 4 per mille (per abitazione principale così come definita  nell’art.6, commi 2 e 3 del Regolamento Comunale  dell’Imposta Comunale sugli Immobili)

 

-        di stabilire nell’importo di € 103,29 annue la detrazione di imposta  prevista dall’art,8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 per l’abitazione principale, così come definita  nell’art.6, comma 2, del regolamento comunale  dell’Imposta Comunale sugli Immobili ;

 

-        di dare atto che la presente deliberazione  verrà pubblicata nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa

 

 

 

 


REGOLAMENTO COMUNALE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

Art. 4 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1.      Allo scopo di ridurre l’insorgere di contenzioso, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del D. Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nei casi in cui l’imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal Comune e di seguito elencati:

 

Zone territoriali omogenee “B”                                                                           euro 20,66/mq

Zone totalmente o parzialmente edificate

Con caratteri diversi dalle zone “A”

 

Zone territoriali omogenee “C1”                                                                        euro 20,66/mq

Zone di completamento e/o nuovo impianto nelle

quali, a seconda del grado di urbanizzazione,

è consentito l’ intervento diretto o previa

formazione del “piano unitario”

 

Zone territoriali omogenee “C2”                                                                        euro 15,49/mq

Zone di nuovo impianto, soggette a strumento

urbanistico attuativo (piano particolareggiato

o piano di lottizzazione)

 

Zone territoriali omogenee “D1”                                                                        euro 5,16/mq

Industria, industria di servizio (trasporti)

Artigianato di produzione

 

Zone territoriali omogenee “D2”                                                                        euro 20,66/mq

Commercio, direzionalità, Artigianato di servizio,

trasporti, residenza pertinente alle attività

produttive, strutture ricettive a carattere

collettivo

 

Zone territoriali omogenee “D3”                                                                        euro 4,13/mq

Strutture turistiche, campeggi, aggregazioni

Ricettive, attrezzature per il traffico,

strutture per lo svago e lo spettacolo

 

Zone territoriali omogenee “D5”                                                                        euro 20,66/mq

Area mista residenziale, artigianato di

Servizio e turistico-ricettiva

 

 

2.      Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dalla applicazione dei valori determinati ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, non si fa luogo a nessun rimborso dell’eccedenza d’imposta versata.

3.      I valori di cui al comma 1 del presente articolo possono essere modificati periodicamente dal Comune con deliberazione avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi alla data di adozione della deliberazione medesima.

 

 

OMISSIS …

 

 

Art. 6 – Detrazioni e riduzioni

1.      Il Comune, con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura (da 103,29 euro a 258,23 euro) della detrazione da applicare all’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

2.      Per abitazione principale si intende:

a)      l’unità immobiliare nella quale il  contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;

b)      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

c)      le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

d)      l’unità immobiliare posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

3.      Sono inoltre equiparate all’abitazione principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta:

 

-         l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;

 

-             l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale.

4.      Il Comune, con il provvedimento di cui al comma 1, può considerare abitazione principale ai fini della detrazione, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela, adibite a loro abitazione principale.

5.      Nel caso in cui un contribuente utilizzi due unità immobiliari contigue come propria abitazione principale, queste possono essere considerate unica abitazione qualora venga dimostrato che per caratteristiche e struttura sia idonea all’utilizzo da parte del nucleo familiare del contribuente e purché sia stato attribuito un unico numero civico. 

6.      Alle pertinenze distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente e durevolmente funzionali all’abitazione principale (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.) è estesa l’aliquota ridotta eventualmente prevista per l’abitazione principale e l’eventuale detrazione. Sono considerate pertinenza gli immobili ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare.

7.      Nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, per le unità immobiliari di cui ai precedenti comma 2 e comma 3, la detrazione di cui al precedente comma 1 può essere determinata anche in misura superiore a 258,23 euro e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per le singole unità immobiliari, anche limitandola a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da indicare nel medesimo atto. In tal caso non può essere applicata una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente (unità ad uso abitazione non locate);

8.      In alternativa alla detrazione eccedente 103,29 euro, l’imposta dovuta può essere ridotta fino al 50%, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

9.      Qualora il Comune non determini alcuna misura la detrazione da applicare è pari 103,29 euro.

10.   Per i fabbricati inagibili o inabitabili:

a)      l’imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

b)      la riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa comunicazione di cui al successivo articolo 9.

c)      sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell’integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

 

 

 

 

 

 


 Riscossione diretta  a mezzo conto corrente postale n. 31223363 – Comune di Arsie’  Servizio ICI

 

Possibilità di effettuare il versamento a mezzo modello F24

 

Modulo variazione ICI: modello ministeriale, modello comunale o  semplice comunicazione  con indicati tutti i dati necessari.