ARSIE’
12 dell'11.2.2005 |
Imposta comunale sugli immobili: determinazione delle aliquote per l’anno 2005. |
RELAZIONE
In materia di Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l' articolo 6 del Decreto Legislativo 30.12.92, n.504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421", stabilisce quanto segue:
1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare
entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica
l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui
all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come
modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4
per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata
entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di
alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle
diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
L’art.151 D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo e conseguentemente i termini per deliberare le tariffe, le aliquote d' imposta per i tributi locali e per i servizi locali;
Visto il Decreto Legge in data 29/12/2004 che proroga al 28/02/2005 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005;
E' quindi ora possibile e necessario rideterminare l' aliquota I.C.I. per l' anno 2005;
Si ritiene, al proposito, di confermare l’ impostazione tariffaria già adottata nell’ anno 2004 che qui si ripropone, anche con le motivazioni;
Appare necessario ed opportuno differenziare le aliquote relative all' abitazione principale, per incentivare la residenzialità e per non penalizzare quelle famiglie che con il loro lavoro hanno costruito o acquistato la casa nel nostro Comune per risiedervi. Per tali destinazioni immobiliari viene proposta l' aliquota ridotta del 4 per mille;
L' aliquota ordinaria viene proposta nella misura del 6 per mille, dovendo garantire un gettito sufficiente al pareggio del bilancio;
Con i dati disponibili e considerati gli introiti degli anni 2003 e 2004, applicando le aliquote di imposta specificate sopra, è ipotizzabile un gettito di Euro 285.000;
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della normativa sopra richiamata e fatte proprie le considerazioni in essa riportate;
Ritenuto di fissare le aliquote per l' anno 2005 come articolate nella relazione sopra estesa;
Visti i pareri resi ai sensi del decreto legislativo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) di stabilire per l' anno 2005 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
· aliquota ordinaria 6 per mille;
· aliquota ridotta 4 per mille (per abitazione principale);
2) di stabilire nell' importo di Euro 103,29 annue la detrazione d' imposta per l' abitazione principale prevista dall' art.8 comma 2 del D.Lgs.504/92;
3) di dare atto che tale impostazione tariffaria, unitamente alle attività di accertamento in corso, prevede un gettito di imposta di Euro 285.000;
4) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa;
Art.39 Stat.Com.
Pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000.
Arsié, 11.2.2005
- in ordine alla regolarità tecnica:
parere FAVOREVOLE
Area Amm./Contabile
Mauro Plozner
- in ordine alla regolarità contabile:
parere FAVOREVOLE
Area Amm./Contabile
Mauro Plozner