ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2011
Anche per l'anno 2011 sono escluse dall'imposta l'abitazione principale censita nelle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 -A/7 - A/11 e le eventuali pertinenze censite nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, purchè non superino il numero di due.

VERSAMENTI:

- Entro il 16 giugno 2011 : con la prima rata si deve versare il 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

- dal 1° al 16 dicembre 2011 : con la seconda rata si deve versare la parte rimanente dell'imposta dovuta per l'anno 2011. Si può comunque pagare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2011.

I contribuenti italiani residenti all'estero, possessori di immobili in Italia, possono versare l'intera imposta entro il 16 dicembre 2011. In questo caso, il totale da pagare va aumentato di un interesse pari al 3%, calcolato solo sulla prima rata.

L'imposta può essere pagata utilizzando i seguenti mezzi:

1) S ervizio postale: versamento sul Conto Corrente Postale n. 12546370 intestato a: Comune di Belluno - Servizio Tesoreria - I.C.I.

2) Servizio bancario: con tale sistema il contribuente potrà recarsi in un qualsiasi sportello delle sottoindicate banche convenzionate, munito del bollettino di conto corrente già in uso per il pagamento alla posta debitamente compilato. Banche convenzionate : Banca Popolare di Vicenza - Banca Bovio Calderari s.p.a. - Banca Intesa BCI S.p.a. - Banca Nazionale del Lavoro - Banca Popolare di Verona - Banca Antonveneta s.p.a. - Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - Unicredit Banca S.p.a.

3) Tramite il Mod. F24 presso qualsiasi banca, ufficio postale o concessionario della riscossione. Per la compilazione è necessario utilizzare i seguenti codici:

Codice catastale del Comune di Belluno : A757

 

cod. 3901 ici abitazione principale

cod. 3907 Ici per sanzioni.

cod. 3903 ici aree edificabili

cod. 3906 ici per interessi (es. ravv. operoso)

cod. 3904 ici altri fabbricati

 


Non si fa luogo al pagamento qualora l'importo ICI annuo sia inferiore o uguale ad Euro 5,00 (cinque). L'importo da pagare deve essere arrotondato all'unità di Euro superiore, qualora la frazione dei decimali sia superiore a 49 centesimi.

IMPOSTA DI SCOPO: è stata soppressa l'imposta di scopo.

VARIAZIONI

A decorrere dal 1 gennaio 2008 la dichiarazione Ici è stata soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio. Si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile. In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione Ici in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini dell'Ici sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale. Le altre variazioni nel possesso (che non riguardano i notai) e che generano una diversa base imponibile (es: valore area edificabile) o le variazioni nell'utilizzo del bene che determinano una diversa aliquota (uso gratuito,abitazione principale,ecc.) devono essere dichiarate utilizzando il nuovo modello ministeriale di dichiarazione Ici reperibile sul sito Internet del Comune di Belluno ( www.comune.belluno.it ) o del Ministero delle Finanze all'indirizzo www.finanze.gov.it.

La dichiarazione Ici va consegnata al Servizio Tributi o spedita a mezzo di raccomandata senza ricevuta di ritorno entro la scadenza del 31 Luglio 2011 come previsto dal Regolamento comunale. Si ricorda inoltre che, ai sensi della Legge n.383/2001, per gli immobili inclusi nelle dichiarazioni di successione non sussiste più l'obbligo di presentare comunicazione di variazione in quanto gli Uffici Finanziari trasmetteranno ai Comuni interessati copia della dichiarazione di successione.

Contributi da versare

a) Aliquota ordinaria : 7,00 per mille

b) Aliquota ridotta : 5,8 per mille con detrazione di Euro 180,00 per gli alloggi adibiti ad abitazioni principale (solo categoria catastale A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze (massimo n. 2)

c) Aliquota ridotta : 5,8 per mille con detrazione di Euro 258,00 per gli alloggi adibiti ad abitazioni principale (solo categoria catastale A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze (massimo n. 2) a condizione che all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto che la competente Commissione Medica abbia riconosciuto come portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 Legge 104/92) - cieco (Legge 382/70) - sordomuto ( Legge 381/70) - invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% ( art. 2 Legge 118/71 e succ. modificazioni ) - mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R. 915/78 e Legge 474/58).

I soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui al presente punto c) dovranno presentare richiesta, entro il 31 Dicembre 2011, su appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, autocertificando di possedere i requisiti per beneficiare delle predette agevolazioni.

Non è necessario presentare una nuova autocertificazione qualora il contribuente abbia già prodotto la relativa documentazione per gli anni precedenti.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche, comprese le eventuali unità immobiliari di pertinenza, distintamente iscritte in catasto nelle cat. C/2 - C/6 - C/7, purché non superino il numero di due.

d) Aliquota agevolata senza alcuna detrazione:

- 2,00 per mille per gli alloggi locati con accordo territoriale ai sensi dell'a rt. 2 comma 3 della Legge 09/12/1998 n. 431;

- 3,00 per mille per gli alloggi dati in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

- 4,00 per mille a favore di soggetti passivi ICI persone fisiche che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili dai competenti organi con interventi rientranti nelle lettere c) ed) dell'art. 31 Legge 457/78, di immobili di interesse artistico o architettonico risultanti da registri ufficiali e localizzati nei centri storici e rientranti negli interventi di cui alla lettera c) art. 31 L. 457/78,alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attività terziarie. Tale aliquota agevolata è applicata per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori.

BASE IMPONIBILE AREE EDIFICABILI: Il valore imponibile in base alle zone territoriali omogenee (Z.T.O.), è dato dai valori massimi indicati in tabella qualora non vi siano fattori ostativi di ordine tecnico per l'edificazione. Possono essere applicate riduzioni in modo proporzionale e comunque entro i limiti dei valori minimi indicati, in presenza di uno o più elementi quali forma del terreno, giacitura, distanza dai confini, utilizzo non autonomo, ecc. che compromettano od ostacolino l'edificabilità ed in relazione all'ubicazione dell'area. I valori espressi in tabella devono essere utilizzati anche per fabbricati esistenti in fase di ristrutturazione e per eventuali ampliamenti. Per l'edificazione, ristrutturazione o ampliamento in zone territoriali (Z.T.O.) non espressamente indicate è necessario fare riferimento ai valori tabellari che per analogia possono essere applicati al caso in esame.

Valori aree edificabili ai sensi dell'art. 59 comma 1 g del D.Lgs 15/12/1997 n. 446

DESTINAZIONE DI P.R.G.

IN ZONA P.R.G.

CON CONC. EDILIZIA

Zona Z.T.O.

Denominazione

minimo

massimo

minimo

massimo

A

CENTRI STORICI

€ . / mc.

130,00

230,00

-

-

B

DI COMPLETAMENTO

€ . / mc.

98,00

160,00

-

-

C

LOTTIZZAZIONE

€ . / mc.

45,00

85,00

65,00

105,00

D

INDUSTRIALE - ARTIGIANALE

€ . / mq.

30,00

50,00

40,00

60,00

E 4

ZONE AGRICOLE ( EDIFICABILI )

€ . / mc.

60,00

120,00