ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2011
Anche per l'anno 2011 sono escluse dall'imposta l'abitazione principale censita nelle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 -A/7 - A/11 e le eventuali pertinenze censite nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, purch� non superino il numero di due.
VERSAMENTI:
- Entro il 16 giugno 2011 : con la prima rata si deve versare il 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso.
- dal 1� al 16 dicembre 2011 : con la seconda rata si deve versare la parte rimanente dell'imposta dovuta per l'anno 2011. Si pu� comunque pagare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2011.
I contribuenti italiani residenti all'estero, possessori di immobili in Italia, possono versare l'intera imposta entro il 16 dicembre
L'imposta pu� essere pagata utilizzando i seguenti mezzi:
1) S ervizio postale: versamento sul Conto Corrente Postale n. 12546370 intestato a: Comune di Belluno - Servizio Tesoreria - I.C.I.
2) Servizio bancario: con tale sistema il contribuente potr� recarsi in un qualsiasi sportello delle sottoindicate banche convenzionate, munito del bollettino di conto corrente gi� in uso per il pagamento alla posta debitamente compilato. Banche convenzionate : Banca Popolare di Vicenza - Banca Bovio Calderari s.p.a. - Banca Intesa BCI S.p.a. - Banca Nazionale del Lavoro - Banca Popolare di Verona - Banca Antonveneta s.p.a. - Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - Unicredit Banca S.p.a.
3) Tramite il Mod. F24 presso qualsiasi banca, ufficio postale o concessionario della riscossione. Per la compilazione � necessario utilizzare i seguenti codici:
Codice catastale del Comune di Belluno : A757 |
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cod. 3901 ici abitazione principale |
cod. 3907 Ici per sanzioni. |
cod. 3903 ici aree edificabili |
cod. 3906 ici per interessi (es. ravv. operoso) |
cod. 3904 ici altri fabbricati |
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Non si fa luogo al pagamento qualora l'importo ICI annuo sia inferiore o uguale ad Euro 5,00 (cinque). L'importo da pagare deve essere arrotondato all'unit� di Euro superiore, qualora la frazione dei decimali sia superiore a 49 centesimi.
IMPOSTA DI SCOPO: � stata soppressa l'imposta di scopo.
VARIAZIONI
A decorrere dal 1 gennaio 2008
Contributi da versare
a) Aliquota ordinaria : 7,00 per mille
b) Aliquota ridotta : 5,8 per mille con detrazione di Euro 180,00 per gli alloggi adibiti ad abitazioni principale (solo categoria catastale A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze (massimo n. 2)
c) Aliquota ridotta : 5,8 per mille con detrazione di Euro 258,00 per gli alloggi adibiti ad abitazioni principale (solo categoria catastale A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze (massimo n. 2) a condizione che all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto che
I soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui al presente punto c) dovranno presentare richiesta, entro il 31 Dicembre 2011, su appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, autocertificando di possedere i requisiti per beneficiare delle predette agevolazioni.
Non � necessario presentare una nuova autocertificazione qualora il contribuente abbia gi� prodotto la relativa documentazione per gli anni precedenti.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente in conformit� alle risultanze anagrafiche, comprese le eventuali unit� immobiliari di pertinenza, distintamente iscritte in catasto nelle cat. C/2 - C/6 - C/7, purch� non superino il numero di due.
d) Aliquota agevolata senza alcuna detrazione:
- 2,00 per mille per gli alloggi locati con accordo territoriale ai sensi dell'a rt. 2 comma 3 della Legge 09/12/1998 n. 431;
- 3,00 per mille per gli alloggi dati in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ci� sia comprovato da residenza anagrafica;
- 4,00 per mille a favore di soggetti passivi ICI persone fisiche che eseguono interventi volti al recupero di unit� immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili dai competenti organi con interventi rientranti nelle lettere c) ed) dell'art. 31 Legge 457/78, di immobili di interesse artistico o architettonico risultanti da registri ufficiali e localizzati nei centri storici e rientranti negli interventi di cui alla lettera c) art.
BASE IMPONIBILE AREE EDIFICABILI: Il valore imponibile in base alle zone territoriali omogenee (Z.T.O.), � dato dai valori massimi indicati in tabella qualora non vi siano fattori ostativi di ordine tecnico per l'edificazione. Possono essere applicate riduzioni in modo proporzionale e comunque entro i limiti dei valori minimi indicati, in presenza di uno o pi� elementi quali forma del terreno, giacitura, distanza dai confini, utilizzo non autonomo, ecc. che compromettano od ostacolino l'edificabilit� ed in relazione all'ubicazione dell'area. I valori espressi in tabella devono essere utilizzati anche per fabbricati esistenti in fase di ristrutturazione e per eventuali ampliamenti. Per l'edificazione, ristrutturazione o ampliamento in zone territoriali (Z.T.O.) non espressamente indicate � necessario fare riferimento ai valori tabellari che per analogia possono essere applicati al caso in esame.
Valori aree edificabili ai sensi dell'art. 59 comma | ||||||
DESTINAZIONE DI P.R.G. |
IN ZONA P.R.G. |
CON CONC. EDILIZIA | ||||
Zona Z.T.O. |
Denominazione |
minimo |
massimo |
minimo |
massimo | |
A |
CENTRI STORICI |
� . / mc. |
130,00 |
230,00 |
- |
- |
B |
DI COMPLETAMENTO |
� . / mc. |
98,00 |
160,00 |
- |
- |
C |
LOTTIZZAZIONE |
� . / mc. |
45,00 |
85,00 |
65,00 |
105,00 |
D |
INDUSTRIALE - ARTIGIANALE |
� . / mq. |
30,00 |
50,00 |
40,00 |
60,00 |
E 4 |
ZONE AGRICOLE ( EDIFICABILI ) |
� . / mc. |
60,00 |
120,00 |
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