ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2011
Anche per l'anno 2011 sono escluse dall'imposta l'abitazione principale censita nelle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 -A/7 - A/11 e le eventuali pertinenze censite nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, purchè non superino il numero di due.
VERSAMENTI:
- Entro il 16 giugno 2011 : con la prima rata si deve versare il 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso.
- dal 1° al 16 dicembre 2011 : con la seconda rata si deve versare la parte rimanente dell'imposta dovuta per l'anno 2011. Si può comunque pagare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2011.
I contribuenti italiani residenti all'estero, possessori di immobili in Italia, possono versare l'intera imposta entro il 16 dicembre
L'imposta può essere pagata utilizzando i seguenti mezzi:
1) S ervizio postale: versamento sul Conto Corrente Postale n. 12546370 intestato a: Comune di Belluno - Servizio Tesoreria - I.C.I.
2) Servizio bancario: con tale sistema il contribuente potrà recarsi in un qualsiasi sportello delle sottoindicate banche convenzionate, munito del bollettino di conto corrente già in uso per il pagamento alla posta debitamente compilato. Banche convenzionate : Banca Popolare di Vicenza - Banca Bovio Calderari s.p.a. - Banca Intesa BCI S.p.a. - Banca Nazionale del Lavoro - Banca Popolare di Verona - Banca Antonveneta s.p.a. - Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - Unicredit Banca S.p.a.
3) Tramite il Mod. F24 presso qualsiasi banca, ufficio postale o concessionario della riscossione. Per la compilazione è necessario utilizzare i seguenti codici:
Codice catastale del Comune di Belluno : A757 |
|
cod. 3901 ici abitazione principale |
cod. 3907 Ici per sanzioni. |
cod. 3903 ici aree edificabili |
cod. 3906 ici per interessi (es. ravv. operoso) |
cod. 3904 ici altri fabbricati |
|
Non si fa luogo al pagamento qualora l'importo ICI annuo sia inferiore o uguale ad Euro 5,00 (cinque). L'importo da pagare deve essere arrotondato all'unità di Euro superiore, qualora la frazione dei decimali sia superiore a 49 centesimi.
IMPOSTA DI SCOPO: è stata soppressa l'imposta di scopo.
VARIAZIONI
A decorrere dal 1 gennaio 2008
Contributi da versare
a) Aliquota ordinaria : 7,00 per mille
b) Aliquota ridotta : 5,8 per mille con detrazione di Euro 180,00 per gli alloggi adibiti ad abitazioni principale (solo categoria catastale A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze (massimo n. 2)
c) Aliquota ridotta : 5,8 per mille con detrazione di Euro 258,00 per gli alloggi adibiti ad abitazioni principale (solo categoria catastale A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze (massimo n. 2) a condizione che all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto che
I soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui al presente punto c) dovranno presentare richiesta, entro il 31 Dicembre 2011, su appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, autocertificando di possedere i requisiti per beneficiare delle predette agevolazioni.
Non è necessario presentare una nuova autocertificazione qualora il contribuente abbia già prodotto la relativa documentazione per gli anni precedenti.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche, comprese le eventuali unità immobiliari di pertinenza, distintamente iscritte in catasto nelle cat. C/2 - C/6 - C/7, purché non superino il numero di due.
d) Aliquota agevolata senza alcuna detrazione:
- 2,00 per mille per gli alloggi locati con accordo territoriale ai sensi dell'a rt. 2 comma 3 della Legge 09/12/1998 n. 431;
- 3,00 per mille per gli alloggi dati in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
- 4,00 per mille a favore di soggetti passivi ICI persone fisiche che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili dai competenti organi con interventi rientranti nelle lettere c) ed) dell'art. 31 Legge 457/78, di immobili di interesse artistico o architettonico risultanti da registri ufficiali e localizzati nei centri storici e rientranti negli interventi di cui alla lettera c) art.
BASE IMPONIBILE AREE EDIFICABILI: Il valore imponibile in base alle zone territoriali omogenee (Z.T.O.), è dato dai valori massimi indicati in tabella qualora non vi siano fattori ostativi di ordine tecnico per l'edificazione. Possono essere applicate riduzioni in modo proporzionale e comunque entro i limiti dei valori minimi indicati, in presenza di uno o più elementi quali forma del terreno, giacitura, distanza dai confini, utilizzo non autonomo, ecc. che compromettano od ostacolino l'edificabilità ed in relazione all'ubicazione dell'area. I valori espressi in tabella devono essere utilizzati anche per fabbricati esistenti in fase di ristrutturazione e per eventuali ampliamenti. Per l'edificazione, ristrutturazione o ampliamento in zone territoriali (Z.T.O.) non espressamente indicate è necessario fare riferimento ai valori tabellari che per analogia possono essere applicati al caso in esame.
Valori aree edificabili ai sensi dell'art. 59 comma | ||||||
DESTINAZIONE DI P.R.G. |
IN ZONA P.R.G. |
CON CONC. EDILIZIA | ||||
Zona Z.T.O. |
Denominazione |
minimo |
massimo |
minimo |
massimo | |
A |
CENTRI STORICI |
€ . / mc. |
130,00 |
230,00 |
- |
- |
B |
DI COMPLETAMENTO |
€ . / mc. |
98,00 |
160,00 |
- |
- |
C |
LOTTIZZAZIONE |
€ . / mc. |
45,00 |
85,00 |
65,00 |
105,00 |
D |
INDUSTRIALE - ARTIGIANALE |
€ . / mq. |
30,00 |
50,00 |
40,00 |
60,00 |
E 4 |
ZONE AGRICOLE ( EDIFICABILI ) |
€ . / mc. |
60,00 |
120,00 |
|
|