CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI VIGENTI NEL 2008. APPROVAZIONE
PROPEDEUTICAMENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 2009/2010/2011.
omissis
DELIBERA1.
di confermare anche per l’anno di imposta 2009, le aliquote, detrazioni e agevolazioni per l’ImpostaComunale sugli Immobili (I.C.I.) e per l’Imposta di Scopo (I.S.C.O.P.) vigenti nel 2008, come specificate
nell’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), che ne
richiama e dettaglia le relative deliberazioni di approvazione;
2.
di riapprovare anche per l’anno di imposta 2009, le aliquote, esenzioni e agevolazioni previste perl’Imposta di Scopo (I.S.C.O.P.) vigenti nel 2008 con aliquota d’imposta pari allo 0,25 per mille, su tutte le
fattispecie imponibili I.C.I., secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale per l’istituzione
dell’Imposta di Scopo per la realizzazione di opere pubbliche, (approvato con deliberazioni di Consiglio
Comunale 31/01/2007 n. 7 e 30/05/2008 n. 32) con esclusione delle seguenti:
·
abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6 e C7); del soggetto passivo persona fisica e deisoci cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;
·
abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in viapermanente presso gli istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata, e
relative pertinenze (C2, C6 e C7);
·
unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizioneche non risulti locata e relative pertinenze (C2, C6 e C7);
3.
di riapprovare anche per l’anno di imposta 2009, le aliquote, detrazioni e agevolazioni previste perl’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) vigenti nel 2008, come di seguito specificate:
a) aliquota ordinaria 7,00 per mille
b) aliquota ridotta 5,8 per mille con detrazione di Euro 180,00 per:
- le abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1 – A8 – A/9 e relative pertinenze (massimo
due);
c) aliquota ridotta 5,8 per mille con detrazione di Euro 258,00 per:
32/5
- l’abitazione principale del soggetto passivo censita nelle categorie catastali A/1- A/8 - A/9, all’interno
del cui nucleo familiare sia presente un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni riconosciute
dalla competente Commissione Medica:
portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 Legge 05/02/1992 n. 104)
cieco (Legge 27/05/1970 n. 382)
sordomuto ( Legge 26/05/1970 n. 381)
invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% (art. 2 Legge 30/03/1971 n. 118 e succ.
modificazioni )
mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R.
23/12/1978 n. 915 e Legge 03/04/1958 n. 474).
d) aliquota agevolata senza alcuna detrazione:
- 2,00 per mille per gli alloggi locati con accordo territoriale ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge
09/12/1998 n. 431;
- 3,00 per mille per gli alloggi dati in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo
grado a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza
anagrafica;
- 4,00 per mille a favore di soggetti passivi ICI persone fisiche che eseguono interventi volti a:
recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili dai competenti organi con interventi rientranti
nelle lettere c) e d) dell’art. 31 Legge 05/08/1978 n. 457;
recupero di immobili di interesse artistico o architettonico risultanti da registri ufficiali e localizzati nei
centri storici e rientranti negli interventi di cui alla lettera c) art. 31 Legge 05/08/1978 n. 457;
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attività terziarie. Tale aliquota agevolata
è applicata per la durata di 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori.
4.
di confermare che,ai sensi del D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito il Legge 24/07/2008 n. 126 è esclusadall'imposta l'abitazione principale censita nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/11 e le
eventuali unità immobiliari di pertinenza (categorie C/2-C/6-C/7) distintamente iscritte in catasto, purché
non superino il numero di due, nonché le unità immobiliari che ai sensi del vigente Regolamento per la
disciplina dell’I.C.I. sono equiparate all'abitazione principale come di seguito indicate:
- l’unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti
all’estero.
- l’unità immobiliare dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione
principale del socio assegnatario.
-gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP, attuali ATER) e
quelli appartenenti agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.
- l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di
servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del
possessore.
- l'ex casa coniugale posseduta o assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'ex casa coniugale posseduta dal coniuge non assegnatario, a condizione che lo stesso non sia titolare
del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un altro immobile adibito ad abitazione principale situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- l’abitazione non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in via
permanente presso istituti di ricovero o sanitari.
omissis