OGGETTO: ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI I.C.I. E I.S.C.O.P. PER L'ANNO 2009 -

CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI VIGENTI NEL 2008. APPROVAZIONE

PROPEDEUTICAMENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 2009/2010/2011.

omissis

DELIBERA

1. di confermare anche per l’anno di imposta 2009, le aliquote, detrazioni e agevolazioni per l’Imposta

Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e per l’Imposta di Scopo (I.S.C.O.P.) vigenti nel 2008, come specificate

nell’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), che ne

richiama e dettaglia le relative deliberazioni di approvazione;

2. di riapprovare anche per l’anno di imposta 2009, le aliquote, esenzioni e agevolazioni previste per

l’Imposta di Scopo (I.S.C.O.P.) vigenti nel 2008 con aliquota d’imposta pari allo 0,25 per mille, su tutte le

fattispecie imponibili I.C.I., secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale per l’istituzione

dell’Imposta di Scopo per la realizzazione di opere pubbliche, (approvato con deliberazioni di Consiglio

Comunale 31/01/2007 n. 7 e 30/05/2008 n. 32) con esclusione delle seguenti:

· abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6 e C7); del soggetto passivo persona fisica e dei

soci cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

· abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in via

permanente presso gli istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata, e

relative pertinenze (C2, C6 e C7);

· unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione

che non risulti locata e relative pertinenze (C2, C6 e C7);

3. di riapprovare anche per l’anno di imposta 2009, le aliquote, detrazioni e agevolazioni previste per

l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) vigenti nel 2008, come di seguito specificate:

a) aliquota ordinaria 7,00 per mille

b) aliquota ridotta 5,8 per mille con detrazione di Euro 180,00 per:

- le abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1 – A8 – A/9 e relative pertinenze (massimo

due);

c) aliquota ridotta 5,8 per mille con detrazione di Euro 258,00 per:

32/5

- l’abitazione principale del soggetto passivo censita nelle categorie catastali A/1- A/8 - A/9, all’interno

del cui nucleo familiare sia presente un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni riconosciute

dalla competente Commissione Medica:

portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 Legge 05/02/1992 n. 104)

cieco (Legge 27/05/1970 n. 382)

sordomuto ( Legge 26/05/1970 n. 381)

invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% (art. 2 Legge 30/03/1971 n. 118 e succ.

modificazioni )

mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R.

23/12/1978 n. 915 e Legge 03/04/1958 n. 474).

d) aliquota agevolata senza alcuna detrazione:

- 2,00 per mille per gli alloggi locati con accordo territoriale ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge

09/12/1998 n. 431;

- 3,00 per mille per gli alloggi dati in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo

grado a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza

anagrafica;

- 4,00 per mille a favore di soggetti passivi ICI persone fisiche che eseguono interventi volti a:

recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili dai competenti organi con interventi rientranti

nelle lettere c) e d) dell’art. 31 Legge 05/08/1978 n. 457;

recupero di immobili di interesse artistico o architettonico risultanti da registri ufficiali e localizzati nei

centri storici e rientranti negli interventi di cui alla lettera c) art. 31 Legge 05/08/1978 n. 457;

realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attività terziarie. Tale aliquota agevolata

è applicata per la durata di 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori.

4. di confermare che,ai sensi del D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito il Legge 24/07/2008 n. 126 è esclusa

dall'imposta l'abitazione principale censita nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/11 e le

eventuali unità immobiliari di pertinenza (categorie C/2-C/6-C/7) distintamente iscritte in catasto, purché

non superino il numero di due, nonché le unità immobiliari che ai sensi del vigente Regolamento per la

disciplina dell’I.C.I. sono equiparate all'abitazione principale come di seguito indicate:

- l’unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti

all’estero.

- l’unità immobiliare dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione

principale del socio assegnatario.

-gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP, attuali ATER) e

quelli appartenenti agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.

- l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di

servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del

possessore.

- l'ex casa coniugale posseduta o assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'ex casa coniugale posseduta dal coniuge non assegnatario, a condizione che lo stesso non sia titolare

del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un altro immobile adibito ad abitazione principale situato

nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

- l’abitazione non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in via

permanente presso istituti di ricovero o sanitari.

omissis