Guida all’applicazione dell’I.C.I. per l’anno 2008
(Aggiornata al D.L. 21/05/2008 n.93, in G.U. n.124 del 28/05/2008)
Chi deve pagare?
Il presupposto dell'Imposta Comunale sugli Immobili è dato dal possesso di fabbricati o aree fabbricabili siti nel territorio del Comune. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, sia persone fisiche che società, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo è il locatario finanziario, mentre nel caso di concessione su aree demaniali è il concessionario. Restano esenti da imposta: i terreni agricoli in quanto il Comune di Belluno è classificato territorio montano, gli altri immobili indicati nell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e, dal 1/1/2006, gli immobili posseduti da enti non commerciali come previsto dalla Legge 02/12/2005 n. 248.
Chi non deve pagare a decorrere dal 1° Gennaio 2008.
A decorrere dall'anno 2008 sono escluse dall'imposta l'abitazione principale censita nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/11 e le eventuali unità immobiliari di pertinenza (categorie C/2-C/6-C/7) distintamente iscritte in catasto, purchè non superino il numero di due.
sono equiparate alle abitazioni principali e quindi esenti:
- l’unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero.
- l’unità immobiliare dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario.
-gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP, attuali ATER) e quelli appartenenti agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.
- l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
- l'ex casa coniugale posseduta o assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'ex casa coniugale posseduta dal coniuge non assegnatario, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un altro immobile adibito ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- l’abitazione non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in via permanente presso istituti di ricovero o sanitari;
Eventuali pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero di due sono soggette all'imposta con l'aliquota ordinaria del 7,25 per mille (ici 7 per mille + 0,25 ISCOP)
L'esclusione non opera:
- per le abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze
- per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, a condizione che vengato utilizzate come abitazione principale, attestata da residenza anagrafica;
- per il contribuente non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), e che sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione principale nello stesso comune dove è ubicata la ex casa coniugale;
Quanto si deve pagare?
Per la determinazione di quanto si deve pagare è prima necessario stabilire la base imponibile per il successivo calcolo dell'imposta. La base imponibile è data dal valore dell'immobile (espresso in Euro ed arrotondato al doppio decimale) calcolato, a seconda dei casi, con riferimento a diversi parametri:
§ per i fabbricati iscritti in Catasto, la rendita risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno in corso deve essere sempre rivalutata del 5% (anche se si tratta di rendita attribuita successivamente al 1997) e deve poi essere moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 100 per le categorie A, C (escluse A/10 e C/1)
- 140 per la categoria B
- 50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati D privi di rendita definitiva posseduti da società o imprese)
- 34 per la categoria C/1
§ per i fabbricati privi di rendita catastale o con rendita non definitiva, si deve utilizzare (eccetto i fabbricati D posseduti da società o imprese) la rendita presunta, cioè quella di immobili similari situati nella stessa zona;
§ per le aree edificabili: il valore va determinato in base alle zone territoriali omogenee (Z.T.O.) tenendo conto dei prezzi massimi di riferimento indicati nella tabella, applicando eventuali riduzioni, comunque entro i limiti dei valori minimi indicati, in presenza di uno o più oggettivi elementi quali forma del terreno, giacitura, distanza dai confini, utilizzo non autonomo ecc. che compromettano od ostacolino l’edificabilità, ed in relazione all’ubicazione dell’area. I valori espressi in tabella devono essere utilizzati anche per fabbricati esistenti in fase di ristrutturazione e per eventuali ampliamenti.
Per l’edificazione, ristrutturazione o ampliamento nelle zone territoriali non espressamente indicate è necessario fare riferimento ai valori tabellari che per analogia possono essere applicati al caso in esame.
Valori aree edificabili ai sensi dell'art. 59 comma | ||||||
(art. 9 del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.) | ||||||
DESTINAZIONE DI P.R.G. |
IN ZONA P.R.G. |
CON CONC. EDILIZIA | ||||
Zona Z.T.O. |
Denominazione |
minimo |
massimo |
minimo |
massimo | |
A |
CENTRI STORICI |
€. / mc. |
130,00 |
230,00 |
- |
- |
B |
DI COMPLETAMENTO |
€. / mc. |
98,00 |
160,00 |
- |
- |
C |
LOTTIZZAZIONE |
€. / mc. |
45,00 |
85,00 |
65,00 |
105,00 |
D |
INDUSTRIALE - ARTIGIANALE |
€. / mq. |
30,00 |
50,00 |
40,00 |
60,00 |
E 4 |
ZONE AGRICOLE ( EDIFICABILI ) |
€. / mc. |
60,00 |
120,00 |
|
|
Aliquote e detrazioni (confermate le seguenti aliquote e detrazioni)
a) aliquota ordinaria 7,25 per mille (ici 7,00 per mille + 0,25 imposta di scopo)
b) aliquota ridotta 5,8 per mille con detrazione di Euro 180,00 per:
- le abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1 – A8 – A/9 e relative pertinenze (massimo due);
c) aliquota ridotta 5,8 per mille con detrazione di Euro 258,00 per:
- l’abitazione principale del soggetto passivo censita nelle categorie catastali A/1- A/8 - A/9, all’interno del cui nucleo familiare sia presente un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni riconosciute dalla competente Commissione Medica:
§ portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 Legge 104/92)
§ cieco (Legge 382/70)
§ sordomuto ( Legge 381/70)
§ invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% ( art. 2 Legge 118/71 e succ. modificazioni )
§ mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R. 915/78 e Legge 474/58).
I soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui al presente punto c) dovranno presentare richiesta, entro il 31 Dicembre 2008, su appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, auto certificando di possedere i requisiti per beneficiare delle predette agevolazioni.
Non è necessario presentare una nuova autocertificazione qualora il contribuente abbia già prodotto la relativa documentazione per gli anni precedenti.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche, comprese le eventuali unità immobiliari di pertinenza distintamente iscritte in catasto, purché non superino il numero di due.
d) aliquota agevolata senza alcuna detrazione:
- 2,25 per mille (ici 2,00 per mille + 0,25 imposta di scopo) per gli alloggi locati con accordo territoriale ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 09/12/1998 n. 431;
- 3,25 per mille (ici 3,00 per mille + 0,25 imposta di scopo) per gli alloggi dati in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
- 4,25 per mille (ici 4,00 per mille + 0,25 imposta di scopo) a favore di soggetti passivi ICI persone fisiche che eseguono interventi volti a:
§ recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili dai competenti organi con interventi rientranti nelle lettere c) e d) dell’art. 31 Legge 457/78;
§ recupero di immobili di interesse artistico o architettonico risultanti da registri ufficiali e localizzati nei centri storici e rientranti negli interventi di cui alla lettera c) art.
§ realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
§ utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attività terziarie. Tale aliquota agevolata è applicata per la durata di 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori.
Come pagare
Per l’anno
§ Entro il 16 giugno 2008: con la prima rata si deve versare il 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso.
§ dal 1° al 16 dicembre 2008: con la seconda rata si deve versare la parte rimanente dell'imposta dovuta per l’anno 2008. Si può comunque pagare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2008.
I contribuenti italiani residenti all'estero, possessori di immobili in Italia, possono versare l'intera imposta entro il 16 dicembre
L'imposta può essere pagata utilizzando i seguenti mezzi:
1) Servizio postale: con tale sistema il contribuente provvederà al versamento sul Conto Corrente Postale n. 12546370 intestato a: Comune di Belluno – Servizio Tesoreria - I.C.I., utilizzando a tale scopo il nuovo bollettino ICI allegato (approvato con decreto ministeriale del 03/04/2008).
2) Servizio bancario: con tale sistema il contribuente potrà recarsi in un qualsiasi sportello delle sottoindicate banche convenzionate, munito del bollettino di conto corrente già in uso per il pagamento alla posta debitamente compilato. Banche convenzionate: Banca Popolare di Vicenza - Banca Bovio Calderari s.p.a. - Banca Intesa BCI S.p.a. - Banca Nazionale del Lavoro - Banca Popolare di Verona - Banca Antonveneta s.p.a. - Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - Unicredit Banca S.p.a.
3) Tramite il Mod. F24 presso qualsiasi banca, ufficio postale o concessionario della riscossione. Per la compilazione è necessario utilizzare i seguenti codici:
Codice catastale del Comune di Belluno: A757 |
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cod. 3901 ici abitazione principale |
cod. 3926 imposta di scopo |
cod. 3903 ici aree edificabili |
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cod. 3904 ici altri fabbricati |
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cod. 3906 ici per interessi (es. ravvedimento operoso) |
cod. 3927 imposta di scopo – interessi |
cod. 3907 Ici per sanzioni. |
cod. 3928 imposta di scopo - sanzioni |
Non si fa luogo al pagamento qualora l'importo ICI annuo sia inferiore o uguale ad Euro 5,00 (cinque). L'importo da pagare deve essere arrotondato all'unità di Euro superiore, qualora la frazione dei decimali sia superiore a 49 centesimi.
Imposta di scopo
Nell'imminente scadenza dell'acconto ICI
§ versamento tramite modello F24 utilizzando gli appositi codici sopra riportati;
§ versamento cumulativo (ICI + Imposta di scopo) tramite il nuovo bollettino ICI allegato approvato con decreto ministeriale del 03/04/2008.
L'importo da versare, che non prevede limiti minimi, dovrà essere arrotondato all'unità di Euro superiore (se la frazione dei decimali è superiore a 49 centesimi), esclusivamente nei casi di versamento tramite modello F24 o tramite l'apposito bollettino di c/c postale ISCOP personalizzato, in corso di predisposizione.
Il Decreto Ministeriale 30/04/2008 prevede infatti a carico dell'Ente l'apertura di apposito c/c postale per il versamento dell'imposta (ISCOP) e il rilascio di una nuova autorizzazione ministeriale per la stampa in proprio del nuovo modello obbligatorio di bollettino di c/c postale.
L'istruttoria, per adempiere a tale recente disposizione, è stata tempestivamente attivata e si è in attesa di ottenere le prescritte autorizzazioni.
Variazioni nel possesso (Nuovo modello di dichiarazione ici)
A decorrere dal 1° gennaio 2008 la dichiarazione Ici è stata soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio. Si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile. In tutti questi casi, il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione Ici, in quanto i dati sul possesso degli immobili sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale. Le altre variazioni nel possesso (che non riguardano i notai) e che generano una diversa base imponibile (es. valore area edificabile) o le variazioni nell'utilizzo del bene che determinano una diversa aliquota (uso gratuito, abitazione principale, ecc.) devono essere dichiarate utilizzando il nuovo modello ministeriale di “Dichiarazione Ici per l'anno
La dichiarazione Ici va consegnata al Servizio Tributi, o spedita a mezzo di raccomandata senza ricevuta di ritorno con la dicitura, sulla busta, "Dichiarazione I.C.I. anno 2007" entro la scadenza stabilita dal vigente Regolamento comunale. Si ricorda inoltre che, ai sensi della Legge n.383/2001, per gli immobili inclusi nelle dichiarazioni di successione non sussiste più l’obbligo di presentare comunicazione di variazione in quanto gli Uffici Finanziari trasmetteranno ai Comuni interessati copia della dichiarazione stessa.
Ravvedimento
Tale istituto comporta riduzioni automatiche delle misure minime delle sanzioni applicabili, sempreché “ le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza" come segue:
§ Omesso o parziale versamento entro 30gg.: sanzione ridotta al 3,75% (1/8° del 30%);
§ Omesso o parziale versamento oltre 30gg.: sanzione ridotta al 6,00% (1/5° del 30%) e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, ovvero entro un anno dal termine previsto per il versamento;
§ Dichiarazione presentata entro 90gg. dalla scadenza: sanzione ridotta al 12,5% (1/8 del 100% - con un minimo di Euro 6,00);
§ Dichiarazione presentata oltre 90gg. dalla scadenza: sanzione ridotta al 20% (1/5 del 100%- con un minimo di Euro 10,00) e fino al termine previsto per la presentazione della successiva dichiarazione ICI, ovvero entro un anno dall'omissione;
§ Dichiarazione infedele : sanzione del 10% (1/5 del 50%) e fino al termine previsto per la presentazione della successiva dichiarazione ICI, ovvero entro un anno dall'omissione;
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori (solo sull'imposta) calcolati al tasso legale con maturazione “giorno per giorno” nella misura del 2,5% fino al 31/12/2007 e del 3,00% dal 01/01/2008.
Per pagare il ravvedimento va utilizzato il bollettino ICI ordinario allegato, barrando l'apposita casellina “ravvedimento”. Non possono più essere ravveduti gli errori antecedenti al 2007.
L’ufficio tributi è a disposizione per ulteriori e maggiori informazioni in merito, per la verifica dei conteggi relativi all'importo per sanzione ed interessi dovuti in sede di "ravvedimento operoso", nonché per qualsiasi altro aiuto nella compilazione del modulo.
Per saperne di più
Ufficio competente |
Ufficio Tributi |
Responsabile del Procedimento |
dr.ssa AnnaMaria Martin |
Indirizzo |
Via Mezzaterra 45 |
Orario ufficio (fino al 20/06/2008) |
da Lunedì a Sabato 8,30-10,30 |
Telefono |
0437/913426 – 0437/913470 – 0437/913443 |
Fax. |
0437/913488 |
E-Mail |
tributi@comune.belluno.it |
Il Direttore Area Sviluppo e Programmazione
(Pierdomenico Gnes)