- aliquota del 7 (sette) per mille per le 2^ case e relative pertinenze.
- aliquota del 6 (sei) per mille:
- abitazione locata ad uso prima abitazione comprovata da regolare contratto registrato - senza detrazione.
- aree edificabili.-
- tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni.-
- edifici ex rurali soggetti all’accatastamento urbano o già accatastati come magazzini C/2 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge situati in zone edificabili A-B-C e D del vigente P.R.G..-
- immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 con detrazione di Euro 103,29 adibiti ad abitazione principale
- aliquota dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille per gli edifici ex rurali soggetti all’accatastamento o già accatastati come magazzini C/2 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge situati in zona agricola – (Zone E).-
- aliquota del 4 per mille per i fabbricati classificati nei C/1 – C/3 – D/1 e D/2 se con attività in esercizio e del 7 per mille con attività non in esercizio.-
DETERMINAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I.
Valore complessivo – Euro 72,32.- il metro quadro, valore teorico di riferimento, ridotto:
- per intervento diretto del 20% e quindi pari a Euro 57,84.- il metro quadro, valore reale da applicare ai fini dell’imposta I.C.I.
- per lottizzazione e piani attuativi del 30% e quindi pari a Euro 50,61.- al metro quadro, valore reale da applicare ai fini dell’imposta I.C.I.
Valore complessivo - Euro 61,98.- il metro quadro, valore teorico di riferimento, ridotto:
- per intervento diretto del 20% e quindi pari a Euro 49,58.- il metro quadro, valore reale da applicare ai fini dell’imposta I.C.I.
- per lottizzazione e piani attuativi del 30% e quindi pari a Euro 43,39.- il metro quadro, valore reale da applicare ai fini dell’imposta I.C.I.
CASI DI ESENZIONE I.C.I. AI SENSI DEL D.L. 93/2008
“ESENZIONE ICI PRIMA CASA”
v l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, fino a prova contraria, quella di residenza anagrafica;
v l’unità immobiliare adibita a casa coniugale, posseduta dal coniuge separato non assegnatario, purché lo stesso non risulti titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune in cui si trova l’ex casa coniugale;
v le unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;
v le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica; rientrano in tale fattispecie anche i casi in cui la cessione riguardi una quota dell’immobile e lo stesso sia adibito ad abitazione principale anche da altri familiari;
v unità immobiliari utilizzate dal soggetto passivo come pertinenza dell’abitazione principale;
v l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE purché la stessa non risulti locata.
Il numero di conto corrente postale per il versamento dell’I.C.I. è il seguente: 88671771 intestato a: EQUITALIA NOMOS SPA – VODO DI CADORE – BL - ICI