COMUNE  DI  VODO  CADORE

 

PROVINCIA   DI   BELLUNO

 

ESTRATTO  DELIBERA  DI  CONSIGLIO COMUNALE  NR.  7/2009  DEL  19.03.2009 ALL’OGGETTO  “DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   I.C.I.     ANNO  2009”

 

omissis

 

DELIBERA

1)     omissis

2)  di individuare i seguenti casi di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 1 del d.l. 93/2008 intitolato “esenzione ICI prima casa”, fatte salve le eventuali diverse indicazioni che saranno impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale:

a.      l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, fino a prova contraria, quella di residenza anagrafica;

b.     le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

c.      le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari;

d.     l’unità immobiliare adibita a casa coniugale, posseduta dal coniuge separato non assegnatario, purché lo stesso non risulti titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune in cui si trova l’ex casa coniugale;

e.      l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE   purché la stessa non risulti locata;

f.       le unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;

g.      le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica; rientrano in tale fattispecie anche i casi in cui la cessione riguardi una quota dell’immobile e lo stesso sia adibito ad abitazione principale anche da altri familiari;

h.     Unità immobiliari utilizzate dal soggetto passivo come pertinenza dell’abitazione principale;

 

 3) Di determinare per l’anno 2009 le seguenti aliquote I.C.I.

 

-        aliquota  del  7 (sette)  per mille per le 2^ case e relative pertinenze

-        aliquota del  6 (sei) per mille:

-               abitazione locata ad uso prima abitazione comprovata da regolare contratto registrato - senza detrazione.

-                  aree edificabili.-

-                  tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni.-

-                edifici ex rurali soggetti all’accatastamento urbano o già accatastati come magazzini C/2 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge situati in zone edificabili A-B-C e D del vigente P.R.G..-

-       aliquota dell’0,5 (zerovirgolacinque) per mille per gli edifici ex rurali soggetti all’accatastamento  o già accatastati come magazzini C/2 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge situati in zona agricola – (Zone E).-

-        aliquota del 4 per mille  per i fabbricati classificati nei C/1 – C/3 – D/1 e D/2 se con attività in esercizio e del 7 per mille con attività non in esercizio.-       

  

 

Di confermare per l’anno 2009  il valore al metro quadro dei terreni edificabili per zone, come  riportato  nella  deliberazione  di  Consiglio  nr.  6  del  14.03.2007 sopra citata e secondo il prospetto che segue, al  fine  di  limitare  l’insorgenza del contenzioso nelle azioni di accertamento successivo:

 

DETERMINAZIONE  DELLE  AREE  AI  FINI  IMPOSTA  COMUNALE   IMMOBILI

I.C.I.

 

VODO CAPOLUOGO  e  VINIGO

 

Valore complessivo – Euro 72,32 il metro quadro, valore teorico di riferimento, ridotto:

-        per intervento diretto del 20% e quindi pari a Euro 57,84 il metro quadro, valore reale da applicare  ai  fini  dell’imposta  I.C.I.

-        per lottizzazione e piani attuativi del 30% e quindi pari a Euro 50,61 al metro quadro, valore reale da applicare ai fini dell’imposta I.C.I.

 

PEAIO

 

Valore complessivo - Euro 61,98 il metro quadro, valore teorico di riferimento, ridotto per:

-        per intervento diretto del 20% e quindi pari a Euro 49,58 il metro quadro, valore reale da applicare ai fini dell’imposta I.C.I.

-        per lottizzazione e piani attuativi del 30% e quindi pari a Euro 43,39 il metro quadro, valore reale da applicare ai fini dell’imposta I.C.I.

 

omissis