COMUNE DI VODO CADORE
ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 7/2009 DEL 19.03.2009 ALL’OGGETTO “DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. – ANNO 2009”
omissis
DELIBERA
1) omissis
2) di individuare i seguenti casi di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 1 del d.l. 93/2008 intitolato “esenzione ICI prima casa”, fatte salve le eventuali diverse indicazioni che saranno impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale:
a. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, fino a prova contraria, quella di residenza anagrafica;
b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
c. le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari;
d. l’unità immobiliare adibita a casa coniugale, posseduta dal coniuge separato non assegnatario, purché lo stesso non risulti titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune in cui si trova l’ex casa coniugale;
e. l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE purché la stessa non risulti locata;
f. le unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;
g. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica; rientrano in tale fattispecie anche i casi in cui la cessione riguardi una quota dell’immobile e lo stesso sia adibito ad abitazione principale anche da altri familiari;
h. Unità immobiliari utilizzate dal soggetto passivo come pertinenza dell’abitazione principale;
3) Di determinare per l’anno 2009 le seguenti aliquote I.C.I.
- aliquota del 7 (sette) per mille per le 2^ case e relative pertinenze
- aliquota del 6 (sei) per mille:
- abitazione locata ad uso prima abitazione comprovata da regolare contratto registrato - senza detrazione.
- aree edificabili.-
- tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni.-
- edifici ex rurali soggetti all’accatastamento urbano o già accatastati come magazzini C/2 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge situati in zone edificabili A-B-C e D del vigente P.R.G..-
- aliquota dell’0,5 (zerovirgolacinque) per mille per gli edifici ex rurali soggetti all’accatastamento o già accatastati come magazzini C/2 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge situati in zona agricola – (Zone E).-
- aliquota del 4 per mille per i fabbricati classificati nei C/1 – C/3 – D/1 e D/2 se con attività in esercizio e del 7 per mille con attività non in esercizio.-
Di confermare per l’anno 2009 il valore al metro quadro dei terreni edificabili per zone, come riportato nella deliberazione di Consiglio nr. 6 del 14.03.2007 sopra citata e secondo il prospetto che segue, al fine di limitare l’insorgenza del contenzioso nelle azioni di accertamento successivo:
DETERMINAZIONE DELLE AREE AI FINI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
I.C.I.
Valore complessivo – Euro 72,32 il metro quadro, valore teorico di riferimento, ridotto:
- per intervento diretto del 20% e quindi pari a Euro 57,84 il metro quadro, valore reale da applicare ai fini dell’imposta I.C.I.
- per lottizzazione e piani attuativi del 30% e quindi pari a Euro 50,61 al metro quadro, valore reale da applicare ai fini dell’imposta I.C.I.
Valore complessivo - Euro 61,98 il metro quadro, valore teorico di riferimento, ridotto per:
- per intervento diretto del 20% e quindi pari a Euro 49,58 il metro quadro, valore reale da applicare ai fini dell’imposta I.C.I.
- per lottizzazione e piani attuativi del 30% e quindi pari a Euro 43,39 il metro quadro, valore reale da applicare ai fini dell’imposta I.C.I.
omissis