1.      di confermare per l’anno 2008 l’applicazione in ambito locale delle seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a)      aliquota ordinaria del 7‰ (sette per mille);

b)      aliquota ridotta del 6‰ (sei per mille):

v  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

v  per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado e in linea collaterale fino al 2° grado inclusi, purchè adibite a loro abitazione principale;

v  per le unità immobiliari di proprietà di emigranti iscritti all’A.I.R.E. del Comune, a condizioni che non risultino locate;

v  per le abitazioni dei custodi, così come definite dal c.c.n.l. della categoria e richiamate dall’art. 659 c.p.c.;

v  per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

v  per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;

 

2.      di stabilire altresì, per lo stesso periodo di imposta, la detrazione unica di €uro 156,00* (centocinquantasei/00) per gli immobili di cui alla lett. b) del precedente punto 1);