1. di confermare per l’anno 2008 l’applicazione in ambito locale delle seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) aliquota ordinaria del 7‰ (sette per mille);
b) aliquota ridotta del 6‰ (sei per mille):
v per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
v per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado e in linea collaterale fino al 2° grado inclusi, purchè adibite a loro abitazione principale;
v per le unità immobiliari di proprietà di emigranti iscritti all’A.I.R.E. del Comune, a condizioni che non risultino locate;
v per le abitazioni dei custodi, così come definite dal c.c.n.l. della categoria e richiamate dall’art. 659 c.p.c.;
v per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
v per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;
2. di stabilire altresì, per lo stesso periodo di imposta, la detrazione unica di €uro 156,00* (centocinquantasei/00) per gli immobili di cui alla lett. b) del precedente punto 1);