Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2007.

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica della presente proposta di delibera

F.to rag. Silva OLIVOTTI

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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-che l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stata istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-che la competenza a stabilire la(e) relativa(e) aliquota(e) compete ora al Consiglio comunale in virtù dell’espressa previsione recata dall’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che ha modificato in tal senso l’art. 6, comma 1, del predetto D.Lgs. 504/92;

-che il successivo comma 169 dell’articolo unico della Finanziaria 2007 dispone peraltro che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, se adottate entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Atteso che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2007 è stato differito al 30 aprile 2007 con D.M. 19 marzo 2007;

Richiamata la propria deliberazione n. 74 del 23 dicembre 1998, esecutiva a norma di legge, con cui è stato approvato il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

Uditi i seguenti interventi:

OMISSIS . . . . .

Chiusa la discussione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Da Rin Bettina Ruggero) ed astenuti n. 1 (Pilotto Alfredo), resi palesemente per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

  1. di fissare per l’anno 2007 l’applicazione in ambito locale delle seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

    1. aliquota ordinaria del 7‰ (sette per mille);

    2. aliquota ridotta del 6‰ (sei per mille):

      • per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

      • per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado e in linea collaterale fino al 2° grado inclusi, purchè adibite a loro abitazione principale;

      • per le unità immobiliari di proprietà di emigranti iscritti all’A.I.R.E. del Comune, a condizioni che non risultino locate;

      • per le abitazioni dei custodi, così come definite dal c.c.n.l. della categoria e richiamate dall’art. 659 c.p.c.;

      • per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

      • per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;

    1. di stabilire altresì, per lo stesso periodo di imposta, la detrazione unica di €uro 156,00* (centocinquantasei/00) per gli immobili di cui alla lett. b) del precedente punto 1);

    2. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agente della riscossione territorialmente competente nelle forme previste dalla normativa vigente, demandandone l’onere relativo al responsabile del servizio finanziario dell’Ente.

    Successivamente, con voti palesi favorevoli n. 8 ed astenuti n. 2 (Da Rin Bettina Ruggero e Pilotto Alfredo), lo stesso provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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