OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E VALORE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2005.-
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
CONSIDERATO che l'art. 6 del predetto decreto, così come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della Legge n. 662/96, stabilisce che l'aliquota I.C.I. è determinata annualmente dal Comune con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del Bilancio, con effetto dall'anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimenti ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;
RITENUTO di confermare le aliquote attualmente in vigore dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005, nelle seguenti misure:
- aliquota ordinaria: 7 per mille applicabile a tutti gli immobili non individuati nell’altra aliquota ed alle aree fabbricabili;
- aliquota agevolata: 6,5 per mille applicabile:
- all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle pertinenze dell’abitazione principale;
- agli alloggi ed alle pertinenze di questi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed in linea collaterale fino al primo grado, su presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi dell’art. 10 del regolamento I.C.I.;
- ai casi di cui all’art. 10 – comma 7 – del regolamentro I.C.I.;
RITENUTO di confermare il valore delle aree fabbricabili, di cui all’allegato ‘A’ del regolamento I.C.I.;
RITENUTO di stabilire in € 144,00 la detrazione per l’abitazione principale, secondo quanto disposto dsll’art. 8 – comma 21 – del D.L. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che non viene pregiudicato il gettito di imposta ottenuto l'anno precedente e neanche l'equilibrio di bilancio;
VISTO l'art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997 n. 449;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.LGS. n. 267/2000, art. 49;
CON voti unanimi e palesi:
D E L I B E R A
- di confermare per l'anno 2005, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, quanto qui di seguito riportato:
- aliquota ordinaria: 7 per mille applicabile a tutti gli immobili non individuati nell’altra aliquota ed alle aree fabbricabili;
- aliquota agevolata: 6,5 per mille applicabile:
- all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle pertinenze dell’abitazione principale;
- agli alloggi ed alle pertinenze di questi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed in linea collaterale fino al primo grado, su presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi dell’art. 10 del regolamento I.C.I.;
- ai casi di cui all’art. 10 – comma 7 – del regolamentro I.C.I.;
- di stabilire, per l’anno 2005, in € 144,00 la detrazione per l’abitazione principale, secondo quanto disposto dsll’art. 8 – comma 21 – del D.L. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni;
- di confermare il valore delle aree fabbricabili, di cui all’allegato ‘A’ del regolamento I.C.I.;
- di inoltrare la presente al Ministero delle finanze per la pubblicazione;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.-
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SO/so
ICI 2005