ALIQUOTA ORDINARIA |
7 per mille |
ALIQUOTA AGEVOLATA (per le sottoindicate tipologie di immobili) |
6 per mille |
- abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune; | |
- abitazione principale del soggetto passivo iscritto all’A.I.R.E. del Comune, a condizione che non risulti locata; | |
- abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado ed in linea collaterale fino al 2° ( con autocertificazione entro il 30 giugno dell’anno successivo); | |
- abitazione dei custodi, come definita dal C.N.L. per la categoria e dall’art. 659 codice di procedura civile: | |
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; | |
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; | |
- unità immobiliari qualificabili come pertinenze dell’abitazione principale, ai sensi dell’art. 817 del codice civile (box, cantina, ecc.) | |
ALIQUOTA RIDOTTA (per gli immobili di proprietà dell’A.T.E.R., purché non già assegnati con patto di futura vendita e riscatto) |
1 per mille |
ALIQUOTA DIVERSIFICATA |
6 per mille |
- fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità (es. stalle e fienili) | |
- immobili diversi dalle abitazioni, non costituenti pertinenza di abitazione; |