COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE (BL)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 23 MARZO 2011.

 

Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2011.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso:

Ø      che con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Ø      che l’art. 6, comma 1, di detta normativa, come modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall’anno 2007 attribuisce al Consiglio comunale la competenza a determinare le aliquote I.C.I.;

Ø      che l’art. 1, comma 169, della medesima Legge 296/2006 dispone che le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali devono essere determinate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ø      che l’art. 1 del Decreto Legge del 27 maggio 2008, n. 93 ha disposto l’esenzione ai fini I.C.I. dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

Ø      che con decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010 è stato differito al 31 marzo p.v il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2011;

 

Udito l’intervento del Sindaco-Presidente che, fatto salvo quanto sopra, propone di mantenere le medesime aliquote e detrazioni già stabilite per l’anno 2010;

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione di detta imposta, approvato con propria deliberazione n. 71 del 29 dicembre 1998, esecutiva a norma di legge;

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 della normativa predetta;

 

Con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 3 (i consiglieri sigg.ri COSTOLA Jacopo, D’AMBROS Marco e DE MICHIEL Diego), resi palesemente per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

1.      di confermare per l’anno 2011 l’applicazione in ambito locale delle seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

 

a)      aliquota ordinaria del 7‰ (sette per mille);

b)      aliquota ridotta del 6‰ (sei per mille):

v     per le unità immobiliari che, pur adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e per quelle altre assimilate dal Comune all’abitazione principale ma non appartenenti alle tipologie escluse di cui al successivo punto 3);

c)      aliquota ridotta del 4‰ (quattro per mille) per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati da imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili, ove non venduti e per un periodo di tre anni, purché non locati e mantenuti vuoti da persone e cose;

 

2.      di confermare altresì, per lo stesso periodo di imposta, la detrazione unica di €. 118,79* (centodiciotto/79) per gli immobili di cui alla lett. b) del precedente punto 1);

 

 

3.      di dare atto che sono esclusi dal pagamento dell’I.C.I. soltanto i seguenti cespiti:

v    le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

v    le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;

v    le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado e in linea collaterale fino al 2° grado inclusi, purché  adibite a loro abitazione principale;

 

4.      di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agente della riscossione territorialmente competente nelle forme previste dalla normativa vigente, demandandone l’onere relativo al responsabile del Servizio Finanziario dell’ente.