NOTA INFORMATIVA IN MATERIA DI ICI ANNO 2009
v per le unità immobiliari che, pur adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
v per le unità immobiliari di proprietà di emigranti iscritti all’A.I.R.E. del Comune, a condizioni che non risultino locate;
v per le abitazioni dei custodi, così come definite dal c.c.n.l. della categoria e richiamate dall’art. 659 c.p.c.;
v per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
4. Aliquota ridotta del 4‰ (quattro per mille) aliquota ridotta del 4 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati da imprese che hanno oggetto esclusivo e prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili, ove non venduti e per un periodo di tre anni, purché non locati e mantenuti vuoti da persone e cose;
v le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
v le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;
v le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado e in linea collaterale fino al 2° grado inclusi, purché adibite a loro abitazione principale.