1) Di determinare, e quindi fissare, per l’anno 2011 le seguenti aliquote ICI:
ALIQUOTA AGEVOLATA nella misura del: 6 ‰ (SEI PER MILLE) per l’abitazione principale, per le fattispecie non previste dal D.L. N. 93/2008, convertito, con modificazioni nella Legge 126/2008, applicabile anche, a norma del vigente Regolamento Comunale ICI:
- alle unità immobiliari appartenenti a cooperative a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio-assegnatario;
- all’alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi Case Popolari;
- all’unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non sia locata;
- all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
- all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
- a due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia comprovato che è stata presentata all'Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui è stata presentata la richiesta di variazione.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale, con applicazione della medesima aliquota ed eventuale computo in diminuzione, per la parte residua, della detrazione per abitazione principale che non trovi totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale medesima, le sue pertinenze, appartenenti al titolare dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto.
ALIQUOTA ORDINARIA: 7 ‰ (SETTE PER MILLE), per tutte le altre tipologie di immobili.
2) Di determinare, per l’anno 2011, in Euro 130,00 la misura della detrazione sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92, per le fattispecie non previste dal D.L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni nella Legge 126/2008;
3) Di prendere atto dell’esenzione totale dal pagamento dell’I.C.I. per le abitazioni principali, per le abitazioni assimilate, nel Regolamento vigente, a quelle principali e per le relative pertinenze (unità immobiliari censite in categoria C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge del 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni nella Legge n. 126/2008;
4) di introitare le somme relative al minore gettito d’imposta, derivanti dall’applicazione della detrazione al punto 3), attraverso i rimborsi previsti dall’art. 1, comma 4 del Decreto Legge del 27 maggio 2008 n. 93 con oneri a carico del bilancio dello Stato a favore dei singoli comuni;
5) di rendere pubblico il presente provvedimento mediante affissione di apposito manifesto in tutto il territorio comunale;
6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale I.F.E.L. (www.webifel.it);
7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze come da istruzioni emanate dallo stesso.
Successivamente con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.