DELIBERA

 

 

1)     Di determinare, per l’anno 2007, in Euro 130,00 la misura della detrazione sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92;

 

2)    Di determinare per l’anno 2007  le seguenti aliquote ICI:

 

ALIQUOTA AGEVOLATA per abitazione principale:   6  ‰ (SEI PER MILLE)

applicabile anche, a norma del vigente Regolamento Comunale ICI:

-        alle unità immobiliari appartenenti a cooperative a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio-assegnatario;

-        all’alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi Case Popolari;

-        unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non sia locata;

-        all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

-        all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta  o collaterale fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

-        due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia comprovato che è stata presentata all'Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui è stata presentata la richiesta di variazione;

Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale, con applicazione della medesima aliquota ed eventuale computo in diminuzione, per la parte residua, della detrazione per abitazione principale che non trovi totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale medesima, le sue pertinenze, appartenenti al titolare dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto.

 

ALIQUOTA ORDINARIA: 7 ‰ (SETTE PER MILLE), per tutte le altre tipologie di immobili.