N.  22  R.D.

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2005.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. n. 504/92, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), il cui presupposto è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 1);

 

Evidenziato che soggetto passivo dell’imposta è il proprietario degli immobili ovvero il titolare del diritto reale di godimento, ovvero il locatario in caso di locazione finanziaria (art. 3)

 

Osservato che l’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso;

 

Visto l’art. 6 del richiamato D.Lgs. n. 504/92 – come modificato dall’art. 3, comma 53, della L. n. 662/96 -, a norma del quale l’aliquota dell’imposta è stabilita dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille – fatte salve speciali disposizioni di legge -, e può essere diversificata entro tale limite in relazione alle diverse fattispecie imponibili;

 

Visto il vigente Regolamento comunale I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2004;

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), con il quale, riscrivendo il comma 16 dell’art. 53 della Legge 388/2000 (Legge Finanziaria 2001), si stabilisce che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti  sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

 

Visto il Decreto Legge 30.12.2004, n. 314 convertito in Legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2005;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000, in tema di attribuzioni dei Consigli comunali, ai sensi del quale rientra nella competenza del Consiglio comunale, insieme alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, anche l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, rimesse pertanto dalla legge alla competenza residuale della Giunta a termini dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

 

Ritenuta la propria competenza;

 

 

Visto il parere favorevole espresso, a termini dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell’Ufficio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

 

            Con voti unanimi, legalmente espressi,

 

DELIBERA

 

1)      di confermare in Euro 130,00 la misura della detrazione sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92;

 

2)      di confermare per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI:

 

ALIQUOTA AGEVOLATA per abitazione principale:   6  ‰ (SEI PER MILLE)

applicabile anche, a norma del vigente Regolamento Comunale ICI:

-         alle unità immobiliari appartenenti a cooperative a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio-assegnatario;

-         all’alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi Case Popolari;

-         unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata;

-         all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-         all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta  o collaterale fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

-         due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale, con applicazione della medesima aliquota ed eventuale computo in diminuzione, per la parte residua, della detrazione per abitazione principale che non trovi totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione princiapale medesima, le sue pertinenze, appartenenti al titolare dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto.

Il carattere pertinenziale dell’immobile, dovrà essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trasmessa al Comune entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero con la dichiarazione medesima.

 

ALIQUOTA ORDINARIA: 7 ‰ (SETTE PER MILLE), per tutte le altre tipologie di immobili.

 

 

******************

 

Con separata votazione palese, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.