Il Comune di TRICHIANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 09.03.2006, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006:
(Omissis).
1. di stabilire le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006 come segue:
a) aliquota ridotta del 4 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente, ivi comprese:
l’unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata;
l’unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l’unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela (genitore/figlio) o in linea collaterale fino al 2° grado di parentela (fratelli - sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale;
l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario avente la residenza anagrafica nel Comune;
b) aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili e alle aree edificabili;
c) aliquota del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, precisando che gli immobili inagibili o inabitabili devono essere stati dichiarati tali prima dell’intervento di recupero e secondo le procedure previste dall’art. 8 comma 7 del regolamento I.C.I.
d) aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni;
e) aliquota del 3 per mille per gli immobili per i quali siano in atto interventi di cui all’art. 31 della legge 5.8.1978 n. 457 comma 1 lettere c) e d) regolarmente autorizzati dal Comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato è utilizzato. L’agevolazione potrà essere applicata per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori.
2. di stabilire la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di euro 103,30 e di dare atto che anche per l’anno 2006 la detrazione spetta anche per l’unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero e da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che in entrambi i casi l’abitazione non risulti locata; per l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale del socio assegnatario avente la residenza anagrafica nel Comune; agli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto o Azienda per l’Edilizia economica residenziale (esempio ATER);
3. di dare atto che le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela (genitore/figlio) o in linea collaterale fino al 2° grado di parentela (fratelli – sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale sono equiparate alle abitazioni principali per quanto riguarda l’aliquota ma non per quanto riguarda la detrazione prevista al sopra citato punto 3 che pertanto per tale fattispecie non compete;
- cantina;
- soffitta;
limitatamente ad una sola unità
che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 200 metri.
Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale;
5. di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione delle riduzioni e detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune;
7. di applicare anche per l’anno 2006 l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,4%;
8. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione per le aliquote ICI del Ministero dell’Economia e delle Finanze individuato con circolare n. 3/DPF del 16/04/2003 del Dipartimento per le politiche fiscali Ufficio per il federalismo fiscale e per l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF su sito informatico individuato con decreto 31.5.2002 dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dip.to Politiche fiscali;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del .Lgs. 267/2000.
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(Omissis).