Estratto della deliberazione n. 26 del 09.03.2006  in materia di aliquote ICI.

 

Il Comune di TRICHIANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 09.03.2006, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006:

 

(Omissis).

 

1.       di stabilire le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006 come segue:

 

a)         aliquota ridotta del 4 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente, ivi comprese:

 

 l’unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata;

 

 l’unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da  anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

 l’unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela (genitore/figlio) o in linea collaterale fino al 2° grado di parentela (fratelli - sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale;

 

 l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario avente la residenza anagrafica nel Comune;

 

b)         aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte  le altre fattispecie di immobili e alle aree edificabili;

 

c)         aliquota del  3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, precisando che gli immobili inagibili o inabitabili devono essere stati dichiarati tali prima dell’intervento di recupero e secondo le procedure previste dall’art. 8 comma 7 del regolamento I.C.I.

 

d)         aliquota del  4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni;

 

e)         aliquota del 3 per mille per gli immobili per i quali siano in atto interventi di cui all’art. 31 della legge 5.8.1978 n. 457 comma 1 lettere  c) e d) regolarmente autorizzati dal Comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato è utilizzato. L’agevolazione potrà essere applicata per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori.

 

2.       di stabilire la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di euro 103,30  e di dare atto che anche per l’anno 2006 la detrazione spetta anche per l’unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero e da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che in entrambi i casi l’abitazione non risulti locata; per l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale del socio assegnatario avente la residenza anagrafica nel Comune; agli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto o Azienda per l’Edilizia economica residenziale (esempio ATER);

 

3.         di dare atto che le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela (genitore/figlio) o in linea collaterale fino al 2° grado di parentela (fratelli – sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale sono equiparate alle abitazioni principali per quanto riguarda l’aliquota ma non per quanto riguarda la detrazione prevista al sopra citato punto 3 che pertanto per  tale fattispecie non compete;

 

4.       di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la disciplina dell’I.C.I agli effetti dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per mille si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze  anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. A tal fine si intende per pertinenza:

-        garage o box o posto auto;

-        cantina;

-        soffitta;

limitatamente ad una sola unità

che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 200 metri.

Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale;

 

5.      di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione delle riduzioni e detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune;

 

6.      di riscuotere in forma diretta l’imposta comunale sugli immobili per l’anno d’imposta 2006 mediante il conto corrente postale di tesoreria intestato al Comune di Trichiana – Servizio Tesoreria ICI – Piazza T. Merlin, 1 – 32028 TRICHIANA (BL) appositamente aperto;

 

7.      di applicare anche per l’anno 2006 l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,4%;

 

8.      di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione per le aliquote ICI del Ministero dell’Economia e delle Finanze individuato con circolare n. 3/DPF del 16/04/2003 del Dipartimento per le politiche fiscali Ufficio per il federalismo fiscale e per l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF su sito informatico individuato con decreto 31.5.2002 dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dip.to Politiche fiscali;

 

9.      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del .Lgs. 267/2000.

 

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(Omissis).