PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

....OMISSIS

Per l’anno 2010 sono state confermate le aliquote già approvate con Deliberazione di Consiglio

comunale n. 3 del 22.03.2007 in sintesi di seguito specificate:

 

-          ALIQUOTA ORDINARIA  nella misura del 7 per mille rapportata al valore degli immobili;

 

-          ALIQUOTE AGEVOLATE:

 

 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze non rientranti nei casi di esclusione ICI prevista dall’art. 1 del D. L. 27/05/2008 n. 93 convertito in Legge 24/07/2008 n. 126;

 

 

6 per mille

detrazione €  125,00

Unità immobiliari aventi la seguente classificazione catastale:

Gruppo D – Cat. D2 Alberghi e pensioni;

Gruppo C – cat. C1 negozi e botteghe;

(art. 6 comma 2 lett. A punto 7 del regolamento comunale)

 

 

6,5 per mille

 

 

ESENZIONI

TRATTAMENTO

FATTISPECIE

CONDIZIONI

ESENZIONE D.L. 93/’08

ESENZIONE

pertinenze assimilate

da regolamento ai sensi Art. 59 lett. d) D.Lgs. 446/97

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ESENZIONE

assimilate da regolamento

ai sensi Art.59 lett. e)

D. Lgs. 446/97

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ESENZIONE

assimilate da regolamento ai sensi L. 662/’96.

 

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ESENZIONE

D.L. 93/’08

 

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ESENZIONE

D.L. 93/’08

 

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ESENZIONE

D.L. 93/’08

 

 

1.        Le  unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai cittadini residenti, e proprie pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli) così come definite dall’art. 817 del C.C:, ancorché autonomamente iscritte in catasto.

 

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2.        Unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.

 

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3.        Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

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4.        Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,

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5.        Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ATER).

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6.        Ex casa coniugale di proprietà del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa.

 

che non appartengano alle categorie A1(case signorili) A8 (ville) e A9 (castelli o palazzi di pregio artistico o storico)

 

 

 

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a condizione che le stesse non risultino locate

 

 

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a condizione che il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.