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A VOTI unanimi espressi in forma palese,

 

                                                                        DELIBERA

 

1)    di revocare la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.01.2006 per le motivazioni espresse nelle premesse;

 

2)    di determinare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2006 nella misura del 7 per mille rapportata al valore degli immobili.

 

3)    di stabilire le seguenti aliquote agevolate:

 

Unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per  tale quella nella quale il contribuente che la possiede a  titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliari possedute a titolo  di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. ( Art. 6 comma 2 lettera a sub 1 del regolamento comunale), con diritto all’applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 125,00

 

 

 

6 per mille

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  a condizione che le stesse non risultino locate ( Art. 6 comma 2 lettera a sub 4 del regolamento comunale), con diritto all’applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 125,00

 

 

6 per mille

unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado adibite a loro abitazione principale, a seguito di apposita comunicazione del soggetto passivo di imposta, resa ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina del’ICI, che trovi riscontro da parte dell’Ente in base alla dimora abituale e alla residenza anagrafica (art. 6 comma 2 punto 5 del regolamento comunale), con diritto all’applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 125,00

 

 

 

6 per mille

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER: art. 6, comma 2, lettera a), punto 2 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’ICI ), con diritto all’applicazione della detrazione per abitazione principale di € 125,00

 

 

 

6 per mille

Unità immobiliari aventi la seguente classificazione catastale:

Gruppo D - cat. D2 Alberghi e pensioni;

Gruppo C – cat. C1 Negozi e botteghe;

(art. 6 comma 2 lettera a punto 7 del regolamento comunale);

 

6.5 per mille

 

2.                  di provvedere alla riscossione diretta dell’imposta così come previsto con deliberazione di C.C. n. 5 del 23.03.2005;

 

3.                  di provvedere alla pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione in Gazzetta Ufficiale in osservanza all’articolo 58, comma 4 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.