OGGGETTO:            DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2005
 
 
Su proposta del Sindaco
 
LA GIUNTA MUNICIPALE
 
VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale , tra l’altro, viene isituita a decorrere dall’anno 1993l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’ICI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2005 le aliquote già fissate per l’anno 2004;
 
RITENUTO quindi fissare secondo il prospetto che segue le aliquote per l’anno 2005:
ALIQUOTA ORDINARIA 7 PER MILLE;
 
ALIQUOTE AGEVOLATE:
Unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per  tale quella nella quale il contribuente che la possiede a  titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliari possedute a titolo  di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. ( Art. 6 comma 2 lettera a sub 1 del regolamento comunale), con diritto all’applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 103,29;
 
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  a condizione che le stesse non risultino locate ( Art. 6 comma 2 lettera a sub 4 del regolamento comunale), con diritto all’applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 103,29;
 
unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado adibite a loro abitazione principale, a seguito di apposita comunicazione del soggetto passivo di imposta, resa ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina del’ICI, che trovi riscontro da parte dell’Ente in base alla dimora abituale e alla residenza anagrafica (art. 6 comma 2 punto 5 del regolamento comunale), con diritto all’applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 103,29;
 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER: art. 6, comma 2, lettera a), punto 2 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’ICI ), con diritto all’applicazione della detrazione per abitazione principale di € 103,29
 
Unità immobiliari aventi la seguente classificazione catastale:
Gruppo D - cat. D2 Alberghi e pensioni;
Gruppo C – cat. C1 Negozi e botteghe;
(art. 6 comma 2 lettera a punto 7 del regolamento comunale);
 
 
 
 
6 per mille
 
 
 
 
 
 
 
 
6 per mille
 
 
 
 
 
6
per mille
 
 
 
 
 
 
 
 
6 per mille
 
 
 
 
 
 
6,5 per mille
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell’Ufficio ragioneria ai sensi dell’art. 49, coma 1, del TUEL n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione,
 
                                                                        DELIBERA
 
1)       di determinare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2005 nella misura del 7 per mille rapportata al valore degli immobili.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)       di stabilire le seguenti aliquote agevolate:
 
Unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per  tale quella nella quale il contribuente che la possiede a  titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliari possedute a titolo  di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. ( Art. 6 comma 2 lettera a sub 1 del regolamento comunale), con diritto all’applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 103,29;
 
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  a condizione che le stesse non risultino locate ( Art. 6 comma 2 lettera a sub 4 del regolamento comunale), con diritto all’applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 103,29;
 
unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado adibite a loro abitazione principale, a seguito di apposita comunicazione del soggetto passivo di imposta, resa ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina del’ICI, che trovi riscontro da parte dell’Ente in base alla dimora abituale e alla residenza anagrafica (art. 6 comma 2 punto 5 del regolamento comunale), con diritto all’applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 103,29;
 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER: art. 6, comma 2, lettera a), punto 2 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’ICI ), con diritto all’applicazione della detrazione per abitazione principale di € 103,29
 
Unità immobiliari aventi la seguente classificazione catastale:
Gruppo D - cat. D2 Alberghi e pensioni;
Gruppo C – cat. C1 Negozi e botteghe;
(art. 6 comma 2 lettera a punto 7 del regolamento comunale);
 
 
 
 
 
 
6 per mille
 
 
 
 
 
 
 
 
6 per mille
 
 
 
6
per mille
 
 
 
 
 
 
6
per mille
 
 
 
 
 
 
6.5 per mille
 
 
2.                  la determinazione dell’aliquota sarà comunicata al Concessionario del Servizio Riscossione tributi;
3.                  di provvedere alla pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione in Gazzetta Ufficiale in osservanza all’articolo 58, comma 4 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.
 
 
 
 
 
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