·       7 (sette) per mille l’aliquota per tutti gli immobili e terreni fabbricabili, fatta eccezione per l'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. che rimane fissata al 6 (sei) per mille;

·       € 130,00 la detrazione per i proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo A nella quale l'immobile risulta iscritto;

·      4 (quattro) per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art, 1, commi 5, 6, 7 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

·       6 (sei) per mille l’aliquota per gli immobili adibiti a pertinenze dell’abitazione principale, qualificabili come tali ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile