IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso:

Ø      che con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Ø      che l’art. 6, comma 1, di detta normativa, come modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall’anno 2007 attribuisce al Consiglio comunale la competenza a determinare le aliquote I.C.I.;

Ø      che l’art. 1, comma 169, della medesima Legge 296/2006 dispone che le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali devono essere determinate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ø      che con Decreto del Ministero dell’Interno 20 marzo 2008 è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2008 il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;

Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 10 aprile 2007, esecutiva a norma di legge,  con cui sono state determinate le aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno di imposta 2007;

D E L I B E R A

 

1.      di confermare per l’anno 2008 l’applicazione in ambito locale delle seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):

a)      aliquota ordinaria del 7‰ (sette per mille);

b)      aliquota ridotta del 4‰ (quattro per mille):

v     per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

v     per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado e in linea collaterale fino al 2° grado incluso, purchè adibite a loro abitazione principale;

v     per le unità immobiliari di proprietà di emigranti iscritti all’A.I.R.E. del Comune, a condizioni che non risultino locate;

v     per le abitazioni dei custodi, così come definite dal c.c.n.l. della categoria e richiamate dall’art. 659 c.p.c.;

v     per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

v     per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;

 

2.      di confermare altresì, per lo stesso periodo di imposta, la detrazione unica di €uro 103,29* (centotre/29) per gli immobili di cui alla lett. b) del precedente punto 1;