Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2007.
Premesso:
-che l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stata istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
-che la competenza a stabilire la(e) relativa(e) aliquota(e) compete ora al Consiglio comunale in virtù dell’espressa previsione recata dall’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che ha modificato in tal senso l’art. 6, comma 1, del predetto D.Lgs. 504/92;
-che il successivo comma 169 dell’articolo unico della Finanziaria 2007 dispone peraltro che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, se adottate entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Atteso che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2007 è stato differito al 30 aprile 2007 con D.M. 19 marzo 2007;
Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 29 gennaio 1999, esecutiva a norma di legge, con cui è stato approvato il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
Udito l’intervento del Sindaco-Presidente che propone la conferma delle aliquote e detrazioni già stabilite in materia per l’anno 2006;
Dopo breve discussione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 della normativa predetta;
Ad unanimità di voti favorevoli resi palesemente per alzata di mano;
D E L I B E R A
1. di fissare per l’anno 2007 l’applicazione in ambito locale delle seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) aliquota ordinaria del 7‰ (sette per mille);
b) aliquota ridotta del 4‰ (quattro per mille):
v per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
v per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado e in linea collaterale fino al 2° grado incluso, purchè adibite a loro abitazione principale;
v per le unità immobiliari di proprietà di emigranti iscritti all’A.I.R.E. del Comune, a condizioni che non risultino locate;
v per le abitazioni dei custodi, così come definite dal c.c.n.l. della categoria e richiamate dall’art. 659 c.p.c.;
v per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
v per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;
2. di stabilire altresì, per lo stesso periodo di imposta, la detrazione unica di €uro 103,29* (centotre/29) per gli immobili di cui alla lett. b) del precedente punto 1;
3. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agente della riscossione territorialmente competente nelle forme previste dalla normativa vigente, demandandone l’onere relativo al responsabile del servizio finanziario dell’Ente.
Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il provvedimento medesimo viene dichiarato immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.