COMUNE DI LOZZO DI CADORE

ESTRATTO ALIQUOTE, DETRAZIONI, REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I.

ANNO 2011

 

1)    ABITAZIONE PRINCIPALE – ESENTE I.C.I., escluse le unità immobiliari classificate A1, A8 e A9 per le quali si stabilisce l’aliquota del QUATTRO virgola CINQUE per mille con la detrazione di Euro 103,29;

 

2)    di considerare abitazione principale (quindi esente I.C.I., escluse le unità immobiliari classificate A1, A8 e A9):

- l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,  usufrutto od  altro  diritto reale,  ed  i  suoi  familiari, dimorino abitualmente e le sue pertinenze.

- l'unità immobiliare posseduta  a titolo  di proprietà o  di usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero  o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa  non risulti locata;

- le unità possedute da soci di cooperative edilizie a proprietà  indivisa, residenti nel  Comune,  per l'unità  immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- gli alloggi regolarmente assegnati  dall'A.T.E.R. (ex. istituti  autonomi per le case popolari);

- le abitazioni concesse in uso gratuito a  parenti in linea retta fino  al 3° grado e in linea collaterale fino al 2° grado;

- l'abitazione  principale  del  proprietario  iscritto  all'A.I.R.E.  del Comune, a condizione che non risulti locata;

- le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale  di Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di  procedura civile.

 

3)    di stabilire le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011 nelle seguenti misure:

- del SETTE per mille per tutti gli altri immobili, ESCLUSA L’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le aree fabbricabili.

 

4)    Si applica l'aliquota del QUATTRO per mille per i fabbricati o le  porzioni  di  fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unità  immobiliari  invendute  e  non locate, vuote  da  persone  e cose), dalle  imprese  che  hanno  per oggetto  esclusivo  o  prevalente  l'attività  di costruzione e  l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni.

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO I.C.I.

 

Ai sensi della Legge 23.12.2000 n. 388 i contribuenti devono effettuare i versamenti dell’imposta dovuta al Comune in due rate delle quali, la prima pari al 50% entro il 16 giugno calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata a saldo tra il 1° ed il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione  delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.

Sono equiparati all’abitazione principale gli immobili adibiti a pertinenze e qualificabili come tali ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile”.

Per quanto attiene alla dichiarazione/comunicazione si rimanda a quanto stabilito dall’art. 37, commi 53-54-55 del D.L.223/2006 (decreto Bersani).

I versamenti devono essere effettuati al Concessionario di Belluno, Equitalia Nomos Spa – Lozzo di Cadore – BL – I.C.I., con il seguente numero di conto corrente postale: 88669619.