COMUNE DI LOZZO DI CADORE
ESTRATTO ALIQUOTE, DETRAZIONI, REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I.
ANNO 2011
1) ABITAZIONE PRINCIPALE – ESENTE I.C.I., escluse le unità immobiliari classificate A1, A8 e A9 per le quali si stabilisce l’aliquota del QUATTRO virgola CINQUE per mille con la detrazione di Euro 103,29;
2) di considerare abitazione principale (quindi esente I.C.I., escluse le unità immobiliari classificate A1, A8 e A9):
- l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorino abitualmente e le sue pertinenze.
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità possedute da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex. istituti autonomi per le case popolari);
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado e in linea collaterale fino al 2° grado;
- l'abitazione principale del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del Comune, a condizione che non risulti locata;
- le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile.
3) di stabilire le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011 nelle seguenti misure:
- del SETTE per mille per tutti gli altri immobili, ESCLUSA L’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le aree fabbricabili.
4) Si applica l'aliquota del QUATTRO per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unità immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose), dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni.
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO I.C.I.
Ai sensi della Legge 23.12.2000 n. 388 i contribuenti devono effettuare i versamenti dell’imposta dovuta al Comune in due rate delle quali, la prima pari al 50% entro il 16 giugno calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata a saldo tra il 1° ed il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.
Sono equiparati all’abitazione principale gli immobili adibiti a pertinenze e qualificabili come tali ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile”.
Per quanto attiene alla dichiarazione/comunicazione si rimanda a quanto stabilito dall’art. 37, commi 53-54-55 del D.L.223/2006 (decreto Bersani).
I versamenti devono essere effettuati al Concessionario di Belluno, Equitalia Nomos Spa – Lozzo di Cadore – BL – I.C.I., con il seguente numero di conto corrente postale: 88669619.