Delibera

di confermare per l’anno 2008 le aliquote dell'imposta  comunale sugli immobili e tutte le agevolazioni e riduzioni previste dalla delibera della Giunta Comunale n. 08 del 02.02.2001, così riassunte:

 

- QUATTRO virgola CINQUE per mille per le abitazioni principali;

- SETTE per mille per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili;

di considerare abitazione principale:

- l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,  usufrutto od  altro  diritto reale,  ed  i  suoi  familiari, dimorino abitualmente e le sue pertinenze.

- l'unità immobiliare posseduta  a titolo  di proprietà o  di usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero  o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa  non risulti locata;

- le unità possedute da soci di cooperative edilizie a proprietà  indivisa, residenti nel  Comune,  per l'unità  immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- gli alloggi regolarmente assegnati  dall'A.T.E.R. (ex. istituti  autonomi per le case popolari);

- le abitazioni concesse in uso gratuito a  parenti in linea retta fino  al 3° grado e in linea collaterale fino al 2° grado;

-  l'abitazione  principale  del  proprietario  iscritto  all'A.I.R.E.  del Comune, a condizione che non risulti locata;

- le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale  di Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di  procedura civile.

Si applica l'aliquota  del QUATTRO per mille per i fabbricati o le    porzioni di  fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unità immobiliari invendute  e  non locate,  vuote da  persone  e cose), dalle imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo o prevalente l'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni.

Di confermare per  l'anno 2008  la detrazione  di imposta  comunale  sugli immobili per l'abitazione principale nella  misura di €. 103.29 comprese  le unità immobiliari:

- appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà indivisa, adibite  ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex. istituti autonomi per le case popolari);

- possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- concesse in uso gratuito a parenti in linea retta  fino al 3° grado e  in linea collaterale fino al 2° grado;

- del proprietario iscritto all'A.I.R.E.  del Comune, a condizione che  non risulti locata;

- dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per  la Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile”.