DELIBERA

di confermare per l'anno 2007 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e tutte le agevolazioni e riduzioni previste dalla delibera della Giunta Comunale n. 8 del 02.02.2001, così riassunte:

 

- del QUATTRO virgola CINQUE per mille per le abitazioni principali;

- del SETTE per mille per tutti gli altri immobili e per le aree

fabbricabili;

2) di considerare abitazione principale:

   - l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo

   di proprietà,  usufrutto od  altro  diritto reale,  ed  i  suoi  familiari,

   dimorino abitualmente e le sue pertinenze.

   - l'unità immobiliare posseduta  a titolo  di proprietà o  di usufrutto  da

   anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero  o

   sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa  non

   risulti locata;

   - le unità possedute da soci di cooperative edilizie a proprietà  indivisa,

   residenti nel  Comune,  per l'unità  immobiliare  direttamente  adibita  ad

   abitazione principale dei soci assegnatari;

   - gli alloggi regolarmente assegnati  dall'A.T.E.R. (ex. istituti  autonomi

   per le case popolari);

   - le abitazioni concesse in uso gratuito a  parenti in linea retta fino  al

   3° grado e in linea collaterale fino al 2° grado;

   -  l'abitazione  principale  del  proprietario  iscritto  all'A.I.R.E.  del

   Comune, a condizione che non risulti locata;

   - le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale  di

   Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di  procedura

   civile.

Si applica l'aliquota del QUATTRO per mille per i fabbricati o le  porzioni

 di  fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unità  immobiliari

 invendute  e  non locate, vuote  da  persone  e cose), dalle  imprese  che

 hanno  per oggetto  esclusivo  o  prevalente  l'attività  di costruzione e

 l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni.

3) Di determinare per  l'anno 2007  la  detrazione  di imposta  comunale sugli

 immobili per l'abitazione principale nella  misura di €.103,29 comprese le

 unità immobiliari:

   - appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà indivisa, adibite  ad

   abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente

   assegnati dall'A.T.E.R. (ex. istituti autonomi per le case popolari);

   - possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  che

   acquisiscono la residenza in istituti di  ricovero o sanitari a seguito

   di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

   - concesse in uso gratuito a parenti in linea retta  fino al 3° grado e  in

   linea collaterale fino al 2° grado;

   - del proprietario iscritto all'A.I.R.E.  del Comune, a condizione che  non

   risulti locata;

   - dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per  la

   Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile.