DELIBERA
di confermare per l'anno 2007 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e tutte le agevolazioni e riduzioni previste dalla delibera della Giunta Comunale n. 8 del 02.02.2001, così riassunte:
- del QUATTRO virgola CINQUE per mille per le abitazioni principali;
- del SETTE per mille per tutti gli altri immobili e per le aree
fabbricabili;
2) di considerare abitazione principale:
- l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo
di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari,
dimorino abitualmente e le sue pertinenze.
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o
sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;
- le unità possedute da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,
residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex. istituti autonomi
per le case popolari);
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
3° grado e in linea collaterale fino al 2° grado;
- l'abitazione principale del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del
Comune, a condizione che non risulti locata;
- le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di
Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura
civile.
Si applica l'aliquota del QUATTRO per mille per i fabbricati o le porzioni
di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unità immobiliari
invendute e non locate, vuote da persone e cose), dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e
l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni.
3) Di determinare per l'anno 2007 la detrazione di imposta comunale sugli
immobili per l'abitazione principale nella misura di €.103,29 comprese le
unità immobiliari:
- appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente
assegnati dall'A.T.E.R. (ex. istituti autonomi per le case popolari);
- possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado e in
linea collaterale fino al 2° grado;
- del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del Comune, a condizione che non
risulti locata;
- dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la
Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile.