COMUNE DI LOZZO DI CADORE
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 18.03.2005
ESTRATTO ALIQUOTE, DETRAZIONI, REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I.ANNO 2005
1) di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno
2005 nelle seguenti misure:
- del QUATTRO virgola CINQUE per mille per le abitazioni principali;
- del SETTE per mille per tutti gli altri immobili e per le aree
fabbricabili;
2) di considerare abitazione principale:
- l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo
di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari,
dimorino abitualmente e le sue pertinenze.
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o
sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;
- le unità possedute da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,
residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex. istituti autonomi
per le case popolari);
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
3° grado e in linea collaterale fino al 2° grado;
- l'abitazione principale del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del
Comune, a condizione che non risulti locata;
- le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di
Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura
civile.
Si applica l'aliquota del QUATTRO per mille per i fabbricati o le porzioni
di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unità immobiliari
invendute e non locate,vuote da persone e cose), dalle imprese che hanno
per oggetto esclusivo o prevalente l'attività la costruzione e l'alienazione
di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni.
3) Di determinare per l'anno 2005 la detrazione di imposta comunale sugli
immobili per l'abitazione principale nella misura di €.103,29 comprese le
unità immobiliari:
- appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente
assegnati dall'A.T.E.R. (ex. istituti autonomi per le case popolari);
- possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado e in
linea collaterale fino al 2° grado;
- del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del Comune, a condizione che non
risulti locata;
- dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la
Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile.