COMUNE DI LOZZO DI CADORE

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 18.03.2005

ESTRATTO ALIQUOTE, DETRAZIONI, REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I.ANNO 2005

1) di stabilire le aliquote dell'imposta  comunale sugli immobili per l'anno  

   2005 nelle seguenti misure:

   - del QUATTRO virgola CINQUE per mille per le abitazioni principali;

- del SETTE per mille per tutti gli altri immobili e per le aree

fabbricabili;

2) di considerare abitazione principale:

   - l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo

   di proprietà,  usufrutto od  altro  diritto reale,  ed  i  suoi  familiari,

   dimorino abitualmente e le sue pertinenze.

   - l'unità immobiliare posseduta  a titolo  di proprietà o  di usufrutto  da

   anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero  o

   sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa  non

   risulti locata;

   - le unità possedute da soci di cooperative edilizie a proprietà  indivisa,

   residenti nel  Comune,  per l'unità  immobiliare  direttamente  adibita  ad

   abitazione principale dei soci assegnatari;

   - gli alloggi regolarmente assegnati  dall'A.T.E.R. (ex. istituti  autonomi

   per le case popolari);

   - le abitazioni concesse in uso gratuito a  parenti in linea retta fino  al

   3° grado e in linea collaterale fino al 2° grado;

   -  l'abitazione  principale  del  proprietario  iscritto  all'A.I.R.E.  del

   Comune, a condizione che non risulti locata;

   - le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale  di

   Lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di  procedura

   civile.

Si applica l'aliquota  del QUATTRO per mille per i fabbricati o le   porzioni

di  fabbricato realizzati  per la vendita e non venduti (unità  immobiliari

invendute  e  non locate,vuote da  persone e cose), dalle imprese che hanno

per oggetto esclusivo o prevalente l'attività la costruzione e l'alienazione

di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni.

3) Di determinare per  l'anno 2005  la detrazione  di imposta  comunale  sugli

immobili per l'abitazione principale nella  misura di €.103,29 comprese le

unità immobiliari:

   - appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà indivisa, adibite  ad

   abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente

   assegnati dall'A.T.E.R. (ex. istituti autonomi per le case popolari);

   - possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  che

   acquisiscono la residenza in istituti di  ricovero o sanitari a seguito

   di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

   - concesse in uso gratuito a parenti in linea retta  fino al 3° grado e  in

   linea collaterale fino al 2° grado;

   - del proprietario iscritto all'A.I.R.E.  del Comune, a condizione che  non

   risulti locata;

   - dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per  la

   Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile.