OGGETTO: Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote e detrazioni - Anno 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 19 del 28/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata con decorrenza 01.01.2007 l’aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 7‰ e l’aliquota agevolata del 4‰ per le tipologie indicate nella deliberazione stessa;

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili vigente;

VISTO l’art. 53 co.16 della L. 23.12.2000 n. 388 che fissa i termini previsti per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art.1 co.169 della Legge 27.12.2006 n.296  in base al quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art.1 co.156 della L. 296/2006, che modificando l’art.6 co.1 del D.Lgs 504/1992, prevede che l’aliquota relativa all’ICI sia stabilita dal Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 che differisce al 31.03.2008 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2008;

DATO ATTO che sul territorio del nostro Comune, situato ad un’altitudine media di 1500 m. s.l.m., (con alcuni abitati ben al di sopra di tale media: es.:Castello mt.1740, Cherz mt.1660, Varda mt.1670, Agai mt.1725, Contrin mt.1700, ecc.) ci sono diversi “Fienili” che hanno in media una superficie molto estesa e che, in molti casi, hanno perduto i requisiti di ruralità e non risultano quindi essere più utilizzati per lo stoccaggio del fieno e per l’allevamento del bestiame e quindi per la gran parte della loro superficie;

-       che tali fabbricati sono in gran parte situati nelle frazioni disagiate, raggiungibili con difficoltà specialmente in inverno e costituiscono di fatto per il nostro comune un patrimonio culturale ed artistico di notevole  valore per la particolare tipologia di costruzione, tipica della nostra vallata;

-       che i proprietari di tali fabbricati, in gran parte persone anziane, contribuiscono tuttora alla cura e salvaguardia del territorio, specialmente nelle zone disagiate del Comune, pur non esercitando, nella gran parte dei casi, l’attività agricola;

-       che per i fabbricati che hanno perduto il requisito di ruralità l’obbligo di accatastamento è scaduto in data 31.12.2001;

-       che per gli stessi non esiste una categoria catastale specifica e vengono paragonati a fabbricati accatastabili in cat. C/2 (magazzini, locali di deposito), con attribuzione di rendite eccessive rispetto alla tipologia stessa dei fabbricati;

-       che avendo tali fabbricati, per la loro particolare tipologia, una superficie imponibile molto elevata, l’applicazione dell’I.C.I. in base alla rendita catastale C/2 e con l’aliquota ordinaria comporterebbe un notevole esborso per i proprietari e potrebbe concretizzarsi in una ulteriore spinta ad abbandonare il territorio anche da parte di chi ancora lo cura, pur non esercitando attività agricola, e di conseguenza a costringere alla vendita di tali immobili che costituirebbero solo un onere;

DATO ATTO che è interesse primario del Comune sostenere la cura del territorio, in particolar modo nelle zone disagiate del Comune, nonché favorire il mantenimento della tipicità del patrimonio culturale ed artistico costituito dai “Fienili”;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n.446;

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle politiche fiscali n.3 del 16/04/2003;

DATO ATTO che l’art.1 co.5 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha integrato l’art.8 del D.Lgs 504/1992 mediante aggiunta del co.2-bis in base al quale “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un’ulteriore importo pari  all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale……”;

VISTI i pareri resi dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 co.1 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli palesi unanimi (n. 10 p.v.),

D E L I B E R A

-       di determinare con decorrenza 01.01.2008 l’aliquota ordinaria dell’I.C.I. nella misura del 7‰ (sette per mille);

-       di determinare, inoltre, un’aliquota inferiore a quella ordinaria, pari al 4‰ (quattro per mille) per i seguenti immobili:

1.    unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto alle categorie C/2, C/6, C/7 o in categoria A con consistenza 0,5 o 1 vano a destinazione soffitta, cantina, centrale termica, e limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione;

2.    unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o presso parenti a fini assistenziali e in modo continuativo, a condizione che le stesse non risultino locate;

3.    le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela adibite a loro abitazione principale a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune;

4.    fabbricati definiti “fienili” (intendendosi tali gli edifici con destinazione agricola che siano costituiti da uno o più locali destinati a stalla, locali per lo stoccaggio del fieno, legname e deposito di attrezzi e mezzi agricoli, anche se posseduti da soggetti non esercitanti l’attività agricola), che pur avendo perso i requisiti oggettivi di ruralità ai fini catastali non hanno subito una variazione alla destinazione d’uso agricola originaria;

 

-       di determinare, per l’anno 2008, l’importo della detrazione di cui all’art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92 in Euro 227,00 per le abitazioni principali come definite dall’ultimo alinea del detto comma 2, per gli immobili classificati catastalmente con le categorie da A1 a A9 e adibiti ad abitazione del proprietario o del titolare di diritto reale, nonché le unità immobiliari di cui al comma 4 dello stesso art. 8 del D.Lgs. 504/92;

-       di stabilire che la predetta detrazione viene riconosciuta anche ai contribuenti in possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti nn. 2 e 3 subordinatamente alla presentazione di istanza al Comune sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi per l’anno 2008 o se successiva dalla data di possesso dei requisiti;

-       di dare atto che nella determinazione delle aliquote e della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

-       di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche fiscali – come da istruzioni emanate dallo stesso con circolare n. 3 del 16/04/2003.

CON separata votazione palese e unanime (n. 10 p.v.),

-       di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.