D E L I B E R A
- di determinare con decorrenza 01.01.2007 l’aliquota ordinaria dell’I.C.I. nella misura del 7‰ (sette per mille);
- di determinare, inoltre, un’aliquota inferiore a quella ordinaria, pari al 4‰ (quattro per mille) per i seguenti immobili:
1. unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto alle categorie C/2, C/6 e C/7 limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione;
2. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o presso parenti a fini assistenziali e in modo continuativo, a condizione che le stesse non risultino locate;
3. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela adibite a loro abitazione principale a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune;
4. fabbricati definiti “fienili” (intendendosi tali gli edifici con destinazione agricola che siano costituiti da uno o più locali destinati a stalla, locali per lo stoccaggio del fieno, legname e deposito di attrezzi e mezzi agricoli, anche se posseduti da soggetti non esercitanti l’attività agricola), che pur avendo perso i requisiti oggettivi di ruralità ai fini catastali non hanno subito una variazione alla destinazione d’uso agricola originaria;
- di determinare, per l’anno 2007, l’importo della detrazione di cui all’art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92 in Euro 227,00 per le abitazioni principali come definite dall’ultimo alinea del detto comma 2, per gli immobili classificati catastalmente con le categorie da A1 a A9 e adibiti ad abitazione del proprietario o del titolare di diritto reale, nonché le unità immobiliari di cui al comma 4 dello stesso art. 8 del D.Lgs. 504/92;
- di stabilire che la predetta detrazione viene riconosciuta anche ai contribuenti in possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti nn. 2 e 3 subordinatamente alla presentazione di istanza al Comune sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi per l’anno 2007 o se successiva dalla data di possesso dei requisiti;
- di dare atto che nella determinazione delle aliquote e della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle politiche fiscali – come da istruzioni emanate dallo stesso con circolare n. 3 del 16/04/2003.