OGGETTO: Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) - Conferma aliquote e detrazioni - Anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 41 del 05.03.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva stabilita per l’anno 2004 l’aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 7‰ e l’aliquota agevolata del 4‰ per le tipologie indicate nella deliberazione stessa, e con la quale venivano determinati sulla base dei prezzi di mercato il valore al mq. delle aree edificabili per zona;

 

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504;

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO l’art. 54, comma 1, del D. Lgs. 446 del 15.12.1997, in relazione all’approvazione delle tariffe e prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle politiche fiscali n. 3 del 16/04/2003;

 

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 co.1 del Decreto Legislativo 267/2000;

 

CON voti favorevoli palesi unanimi,

 

D E L I B E R A

 

 

     

  1. unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto alle categorie C/2, C/6 e C/7 limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione;

     

     

  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);

     

     

  3. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o presso parenti a fini assistenziali e in modo continuativo, a condizione che le stesse non risultino locate;

     

     

  4. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela adibite a loro abitazione principale a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune;

     

 

 

 

 

CON separata votazione palese e unanime,

 

 

OGGETTO: Determinazione dei criteri per l’attribuzione dei valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’articolo 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/92.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

RICHIAMATO il comma 5 dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992 che così dispone: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche";

 

RICHIAMATO l’articolo 59 del D. Lgs. n. 446/97 che alla lettera g) del comma 1, così dispone: la facoltà del Comune di "g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso";

 

ATTESO che il Ministero delle Finanze, con circolare n.296/E del 31 dicembre 1998, ha chiarito che tale potere del Comune costituisce una sua limitazione, rappresentando il massimo valore al di sopra del quale il Comune si impegna a non rettificare, senza peraltro determinare il superamento dell’onere della prova che grava a carico del soggetto attivo;

 

RITENUTO, quindi, di non avvalersi di tale potere in considerazione della mutevole variazione dei valori venali, così da adottare, nell’ambito della facoltà di indirizzo dell’attività di gestione degli uffici, i valori minimi delle aree fabbricabili non urbanizzate a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale, così come definite ai sensi del DPR n.138 del 1998, con riferimento al vigente P.R.G., ai fini dell’imposta comunale sugli immobili con decorrenza 01.01.2005:

 

 

AREE EDIFICABILI COME DA PRG IN VIGORE DAL 21 SETTEMBRE 1999

 

ZONE

TERRITORIALI

OMOGENEE

AREE I.C.I.

1

Valore/mq.

2

Valore/mq.

 

EURO

A (Residenziale-Istruzione-Attr. Pubbl.)

88

64

A (Alberghiera)

147

106

B

108

77

C1 e C2 con opere di urbanizzazione ultimate

88

64

C2

65

43

D1

147

106

D2

147

106

D3

117

85

AREA 1 = riguarda la Frazione di Arabba compresi il Passo Pordoi e il Passo Campolongo

AREA 2 = resto del territorio

 

AREE EDIFICABILI COME DA PRG IN VIGORE FINO AL 20 SETTEMBRE 1999

 

ZONE

TERRITORIALI

OMOGENEE

AREE I.C.I.

1

Valore/mq.

2

Valore/mq.

 

EURO

A

80

56

C1

151

104

C2

60

42

D1

100

69

D1C

151

104

D2

60

42

D3

32

22

AREA 1 = riguarda la Frazione di Arabba compresi il Passo Pordoi e il Passo Campolongo

AREA 2 = resto del territorio

 

RITENUTO di precisare che i valori così determinati, di cui al punto precedente non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 296/E del 31 dicembre 1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.;

 

RITENUTO di precisare che i valori così determinati non trovano applicazione per le aree edificabili rilevanti per l’esecuzione sui fabbricati di opere edilizie di cui al comma 6 dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 504/92 riconducibili alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 31 della Legge n. 457 del 1978;

 

RITENUTO di precisare che i valori così determinati si riferiscono a terreni edificabili non ancora urbanizzati, per non essere ancora inseriti in piani esecutivi già approvati dal Comune;

 

DATO ATTO che la presente è atto di indirizzo sul quale non è richiesto parere in ordine alle regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

CON voti favorevoli palesi ed unanimi,

 

D E L I B E R A

 

     

  1. di determinare con decorrenza 01.01.2005 i valori minimi delle aree fabbricabili non urbanizzate a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale, così come definite ai sensi del D.P.R. n.138 del 1998, con riferimento al vigente P.R.G., ai fini dell’imposta comunale sugli immobili:
  2.  

 

- AREE EDIFICABILI COME DA PRG IN VIGORE DAL 21 SETTEMBRE 1999

 

ZONE

TERRITORIALI

OMOGENEE

AREE I.C.I.

1

Valore/mq.

2

Valore/mq.

 

EURO

A (Residenziale-Istruzione-Attr. Pubbl.)

88

64

A (Alberghiera)

147

106

B

108

77

 

C1 e C2 con opere di urbanizzazione ultimate

88

64

C2

65

43

D1

147

106

D2

147

106

D3

117

85

AREA 1 = riguarda la Frazione di Arabba compresi il Passo Pordoi e il Passo Campolongo

AREA 2 = resto del territorio

 

AREE EDIFICABILI COME DA PRG IN VIGORE FINO AL 20 SETTEMBRE 1999

 

ZONE

TERRITORIALI

OMOGENEE

AREE I.C.I.

1

Valore/mq.

2

Valore/mq.

 

EURO

A

80

56

C1

151

104

C2

60

42

D1

100

69

D1C

151

104

D2

60

42

D3

32

22

AREA 1 = riguarda la Frazione di Arabba compresi il Passo Pordoi e il Passo Campolongo

AREA 2 = resto del territorio

 

     

  1. di precisare che i valori così determinati, di cui al punto precedente non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 296/E del 31 dicembre 1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.;
  2.  

     

     

  3. di precisare che i valori così determinati non trovano applicazione per le aree edificabili rilevanti per l’esecuzione sui fabbricati di opere edilizie di cui al comma 6 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/92 riconducibili alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978;
  4.  

     

     

  5. di precisare che i valori così determinati si riferiscono a terreni edificabili non ancora urbanizzati, per non essere ancora inseriti in piani esecutivi già approvati dal Comune;
  6.  

     

     

  7. di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs.n.267/2000.
  8.  

     

    CON separata votazione palese unanime,

     

     

  9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.
  10.  

 

* * * * * *