PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 24 APRILE 2007
PROPONENTE: IL SINDACO
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni.
Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2007.
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni disciplinante l’Imposta Comunale sugli immobili;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 (legge finanziaria), come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il termine per la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale in trattazione è il medesimo fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, e quindi, detto termine, per l’anno 2007, è stato differito con Decreto del Ministeriale 19.03.2007 al 30 aprile 2007;
CONSIDERATO, sulla base delle vigenti disposizioni emanate in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta, che:
- l’imposta viene individuata dal legislatore come strumento dell’autonomia impositiva dei Comuni, assumendo una rilevante importanza anche per la stretta connessione con il sistema dei trasferimenti erariali.
- scopo e giustificazione del tributo è di procurare all’ente pubblico i mezzi necessari per l’espletamento della sua attività pubblica.
- la fiscalità locale conseguente all’applicazione dell’imposta nella misura di cui sopra risulta contenuta in relazione alle rendite catastali applicate sul territorio comunale.
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di determinare la misura dell’imposta, avvalendosi della prescritta facoltà di diversificazione prevista dal D.Lgs. n° 504/1992;
VISTO l'art. 156 della Legge n° 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), che modificando l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92, ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la determinazione delle aliquote ICI;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 del predetto D.Lgs. n° 504/1992 e s.m.i., al Comune viene data facoltà di stabilire annualmente le riduzioni e detrazioni in merito all'imposta in questione, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia e che tali aspetti del tributo, avendo natura regolamentare, rientrano tra le competenze dell'organo consiliare;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla determinazione delle aliquote, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. N° 504/1992 e s.m.i, ed alla determinazione delle detrazioni ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto relative all'imposta in argomento per l'anno 2007;
ATTESA l’urgenza in re ipsa,
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
PROPONE
- DI DARE ATTO di quanto indicato nelle premesse;
- DI DETERMINARE per l’anno 2007, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:
· 5,5 (cinque virgola cinque) per mille, per:
1. le unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. Si considerano parte integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc).
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER).
3. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
4. abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli), secondo quanto previsto dal Codice Civile, a condizione che le stesse siano usate come abitazioni principali dai parenti; a tal proposito il soggetto passivo dovrà darne avviso al Comune, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (il primo anno, entro il 31 dicembre dell’anno di imposta).
· 7 (sette) per mille per gli altri immobili e per le aree edificabili.
- DI DETERMINARE, altresì, per l’anno 2007, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, per le tipologie di unità immobiliari di seguito elencate, assoggettate all'imposta comunale di cui in premessa, una detrazione d'imposta di € 104,00 (centoquattro / 00):
1. per le unità immobiliari ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. Si considerano parte integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;
2. per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER).
3. per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
4. per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli), secondo quanto previsto dal Codice Civile, utilizzate dai parenti medesimi, stabilmente residenti, come abitazione principale (residenza anagrafica), previo avviso al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (il primo anno, entro il 31 dicembre dell’anno di imposta).
– DI DICHIARARE la deliberazione conseguente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
IL SINDACO
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