OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni.
Determinazione aliquote per l’anno 2006.
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni disciplinante l’Imposta Comunale sugli immobili;
- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 14 dicembre 2005, esecutiva, mediante la quale é stata determinata, per l'anno 2006 e per le sotto elencate tipologie di unità immobiliari, una detrazione di imposta di € 104,00, ai sensi dell'art. 8 del predetto D. Lgs. n° 504/1992:
1. per le unità immobiliari ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. Si considerano parte integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc).
2. per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER).
3. per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
4. per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado[UT1] (genitori e figli), secondo quanto previsto dal Codice Civile, utilizzate dai parenti medesimi, stabilmente residenti, come abitazione principale (residenza anagrafica), previo avviso al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro la naturale scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione I.C.I. per l’anno in esame.
- VISTO l’art. 1 comma 5 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 (legge finanziaria), come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il termine per la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale in trattazione è il medesimo fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, e quindi, detto termine, per l’anno 2006, è stato differito dall’art. 1, comma 155, della Legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria) al 31 marzo;
- CONSIDERATO, sulla base delle vigenti disposizioni emanate in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta, che:
- l’imposta viene individuata dal legislatore come strumento dell’autonomia impositiva dei Comuni, assumendo una rilevante importanza anche per la stretta connessione con il sistema dei trasferimenti erariali.
- scopo e giustificazione del tributo è di procurare all’ente pubblico i mezzi necessari per l’espletamento della sua attività pubblica.
- la fiscalità locale conseguente all’applicazione dell’imposta nella misura di cui sopra risulta contenuta in relazione alle rendite catastali applicate sul territorio comunale.
- RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di determinare la misura dell’imposta, avvalendosi della prescritta facoltà di diversificazione prevista dal D. Lgs. n° 504/1992;
- VISTO l'art. 42 - comma 2^ - lett. f) del D. Lgs. n° 267/2000 dal quale si evince che la determinazione delle tariffe ed aliquote di tributi comunali compete alla Giunta Comunale;
- RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla determinazione delle aliquote relative all'imposta in argomento per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n° 504/1992;
PROPONE
- DI DETERMINARE per l’anno 2006 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:
· 5,5 per mille, per:
1. le unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. Si considerano parte integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc).
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER).
3. le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti stabilmente residenti[UT1] che le utilizzino come abitazione principale.
4. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
5. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado[UT1] (genitori e figli), secondo quanto previsto dal Codice Civile, utilizzate dai parenti medesimi, stabilmente residenti, come abitazione principale (residenza anagrafica), previo avviso al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro la naturale scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione I.C.I. per l’anno in esame.[UT2]
6. gli immobili posseduti da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
· 7 per mille per gli altri immobili e per le aree edificabili.
– DI DICHIARARE la deliberazione conseguente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
IL SINDACO
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