PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 22 MARZO 2005
PROPONENTE: IL SINDACO
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni.
Determinazione detrazioni per l’anno 2005.
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 18 marzo 2005, immediatamente eseguibile, con la quale sono state stabilite, ai sensi dell'art. 6 del predetto D. Lgs. n° 504/1992, le seguenti aliquote relative all'imposta in trattazione per l’anno 2005:
· 5,5 per mille, per:
1. le unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. Si considerano parte integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc).
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER).
3. le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti stabilmente residenti che le utilizzino come abitazione principale.
4. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
5. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli), secondo quanto previsto dal Codice Civile, utilizzate dai parenti medesimi, stabilmente residenti, come abitazione principale (residenza anagrafica), previo avviso al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro la naturale scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione I.C.I. per l’anno in esame.
6. gli immobili posseduti da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
· 7 per mille per gli altri immobili e le aree edificabili.
- VISTO l'art. 42 - comma 2^ - lett. f) del D. Lgs. n° 267/2000 inerente le competenze spettanti al Consiglio comunale;
- RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla determinazione delle detrazioni per l'anno 2005 relative all'imposta in argomento, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE
– DI DETERMINARE, per l’anno 2005, le seguenti detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili:
- €. 104,00 (centoquattro / 00) per le unità immobiliari assoggettate all'aliquota del 5,5 per mille di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) del dispositivo in premessa precisato.
F.to IL SINDACO
(
Regolarità Tecnica: PARERE FAVOREVOLE Data 21.03.2005 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO L’ISTRUTTORE DIRETTIVO (Per. Ind. Alessio Brustolon) Regolarità Contabile: PARERE FAVOREVOLE Data 21.03.2005 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE L’ISTRUTTORE DIRETTIVO (Dott.ssa Mara Pradegan) ________________________