ICI 2009
ALIQUOTA ORDINARIA:
7 per milleALIQUOTA AGEVOLATA: 0,1 per mille per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
ESENZIONI:
FATTISPECIE |
CONDIZIONI | |
ESENZIONE D.L. 93/08
ESENZIONE assimilate da regolamento ai sensi D.L. 16/93 convertito in L. 75/93
ESENZIONE assimilate da regolamento ai sensi Art.59 lett. e) D.Lgs. 446/97
ESENZIONE assimilate da regolamento ai sensi L. 662/96.
ESENZIONE D.L. 93/08
ESENZIONE D.L. 93/08
ESENZIONE D.L. 93/08
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1. Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai cittadini residenti e proprie pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli) così come definite dall’art. 817 del C.C., ancorché autonomamente iscritte in catasto.
2. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione.
3. Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale.
4. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
5. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
6. Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ATER).
7. Ex casa coniugale di proprietà del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa.
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a condizione che non appartengano alle categorie A1 (case signorili) A8 (ville) e A9 (castelli o palazzi di pregio artistico o storico).
a condizione che la stessa non risulti locata.
a condizione che le stesse non risultino locate.
a condizione che il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. |
SCADENZA: rata in acconto o rata unica entro 16/06/2009; rata a saldo entro 16/12/2009.
VERSAMENTO: mediante bollettino su c/c postale nr. 63072813 intestato a COMUNE DI PIEVE D’ALPAGO - ICI;mediante modello F24; direttamente presso la tesoreria Comunale Cassa di Risparmio del Veneto – v.le Alpago, Puos d’Alpago.
Se l’imposta totale annua è inferiore a €. 5,00 non si procede a versamento.
VALORI AREE EDIFICABILI: invariati rispetto al 2008.