ICI CITTA� di FELTRE
Con Decreto Legge n.93 del 27/05/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124
del 28/05/2008, sono state escluse dall�Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.) le unit� immobiliari adibite ad abitazione
principale (e relative pertinenze) del soggetto passivo; restano
assoggettate all�imposta le unit� immobiliari di categoria
catastale A1, A8, A9.
Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed
i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di propriet� del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a propriet� indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
d) abitazione posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
e) sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di
primo grado, secondo quanto previsto dal Codice Civile, a condizione che le stesse siano usate
come abitazioni principali dai parenti.
f) per il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale. Le disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del
diritto di propriet� o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove � ubicata la casa coniugale.
ALIQUOTE ANNO 2011
4,5 PER MILLE per:
� Abitazioni principali delle sole categorie A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze;
� i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale,
immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, L. 431/98;
7 PER MILLE per tutti gli altri fabbricati.
7 PER MILLE per le aree fabbricabili.
(Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, fermo restando che il valore delle aree
fabbricabili � quello venale in comune commercio al primo gennaio dell�anno di imposizione
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all�indice di edificabilit�, alla destinazione
d�uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione nonch� ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche, come stabilito nel comma 5 dell�art.5 del D.Lgs.504/92, non � sottoposto a rettifica
il valore dell�area fabbricabile dichiarato in misura non inferiore a quello stabilito dalla tabella
allegata al regolamento).
2 PER MILLE per:
a) IMMOBILI INTERESSATI AD INTERVENTI DI RECUPERO EX ART.1
L.449/97 (si consiglia di consultare la delibera del C.C. n� 124 del 18.12.2007);
b) per gli immobili appartenenti alle ONLUS e da queste utilizzati per fini
istituzionali.
DETRAZIONE ABITAZ. PRINCIPALE (solo cat. A/1, A/8 ,A/9) Euro 119,00;
DETRAZIONE ABITAZ. PRINCIPALE (solo cat. A/1, A/8, A/9) Euro 207,00***;
*** a favore di proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare
soggetti ai quali l�apposita Commissione Medica dell�ULSS, di cui all�art. 1 della L.
295/90, abbia riconosciuto la connotazione di gravit� ai sensi dell�art. 3, comma 3 della
Legge n: 104/92.
SCADENZE:
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI:
- ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI
PER LA DICHIARAZIONE I.C.I. RELATIVAMENTE ALL�ANNO DI
RIFERIMENTO DELLE VARIAZIONI, il modello va compilato secondo le
istruzioni approvate.
SI RICORDA CHE VANNO EFFETTUATE LE DICHIARAZIONI, NEL
TERMINE SOPRA RIPORTATO, PER EVENTUALI VARIAZIONI
DELL�IMMOBILE CHE POSSANO AVER DETERMINATO UNA
MODIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DELLE AGEVOLAZIONI,
DELLE RIDUZIONI, DELLE ESENZIONI, DELLA DETRAZIONE PER
L�ABITAZIONE PRINCIPALE.
PAGAMENTI (*):
1^ RATA ENTRO il 16/GIUGNO/2011 (50% DELL'ICI DOVUTA
CALCOLATA SULLA BASE DELL�ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI DEI
DODICI MESI DELL�ANNO PRECEDENTE.)
2^ RATA ENTRO il 16/DICEMBRE/2011 (SALDO DAL 01.12.2011
AL 16.12.2011) A SALDO DELL�IMPOSTA DOVUTA PER L�INTERO ANNO,
CON EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA VERSATA. (art.18,
comma 1, L.388/2000- Finanziaria 2001 � Dl. 223/2006)
UNICA SOLUZIONE : ENTRO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA
PRIMA RATA.
MODALITA�:
� ccp n.88669510 Intestazione:EQUITALIA NORD SPA�FELTRE�BL�ICI;
� MEDIANTE UTILIZZO MODELLO F24 .
RESIDENTI ALL'ESTERO :
PAGAMENTI (*): UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011.
SI RICORDA CHE IN DATA 17.12.1999 E� STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO I.C.I. CHE ENTRA
IN VIGORE DALL�ANNO 2000; IL REGOLAMENTO IN VIGORE E� CONSULTABILE C/O L�UFFICIO
TRIBUTI DEL COMUNE OPPURE ALL�INDIRIZZO INTERNET: http://www.comune.feltre.bl.it
ATTENZIONE : LE RENDITE CATASTALI URBANE VANNO RIVALUTATE DEL 5% PER EFFETTO DELLA
L. 662/96, ART. 3 C. 48, AI FINI DEL CALCOLO DELL�I.C.I. 2011.
(*) salvo modifiche Feltre, 8 Febbraio 2011