ICI CITTA� di FELTRE

Con Decreto Legge n.93 del 27/05/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124

del 28/05/2008, sono state escluse dall�Imposta Comunale sugli

Immobili (I.C.I.) le unit� immobiliari adibite ad abitazione

principale (e relative pertinenze) del soggetto passivo; restano

assoggettate all�imposta le unit� immobiliari di categoria

catastale A1, A8, A9.

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed

i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di propriet� del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a propriet� indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

d) abitazione posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha

acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata;

e) sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di

primo grado, secondo quanto previsto dal Codice Civile, a condizione che le stesse siano usate

come abitazioni principali dai parenti.

f) per il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa

coniugale. Le disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del

diritto di propriet� o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso

comune ove � ubicata la casa coniugale.

ALIQUOTE ANNO 2011

4,5 PER MILLE per:

Abitazioni principali delle sole categorie A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze;

i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale,

immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, L. 431/98;

7 PER MILLE per tutti gli altri fabbricati.

7 PER MILLE per le aree fabbricabili.

(Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, fermo restando che il valore delle aree

fabbricabili � quello venale in comune commercio al primo gennaio dell�anno di imposizione

avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all�indice di edificabilit�, alla destinazione

d�uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la

costruzione nonch� ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe

caratteristiche, come stabilito nel comma 5 dell�art.5 del D.Lgs.504/92, non � sottoposto a rettifica

il valore dell�area fabbricabile dichiarato in misura non inferiore a quello stabilito dalla tabella

allegata al regolamento).

2 PER MILLE per:

a) IMMOBILI INTERESSATI AD INTERVENTI DI RECUPERO EX ART.1

L.449/97 (si consiglia di consultare la delibera del C.C. n� 124 del 18.12.2007);

b) per gli immobili appartenenti alle ONLUS e da queste utilizzati per fini

istituzionali.

DETRAZIONE ABITAZ. PRINCIPALE (solo cat. A/1, A/8 ,A/9) Euro 119,00;

DETRAZIONE ABITAZ. PRINCIPALE (solo cat. A/1, A/8, A/9) Euro 207,00***;

*** a favore di proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare

soggetti ai quali l�apposita Commissione Medica dell�ULSS, di cui all�art. 1 della L.

295/90, abbia riconosciuto la connotazione di gravit� ai sensi dell�art. 3, comma 3 della

Legge n: 104/92.

SCADENZE:

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI:

- ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI

PER LA DICHIARAZIONE I.C.I. RELATIVAMENTE ALL�ANNO DI

RIFERIMENTO DELLE VARIAZIONI, il modello va compilato secondo le

istruzioni approvate.

SI RICORDA CHE VANNO EFFETTUATE LE DICHIARAZIONI, NEL

TERMINE SOPRA RIPORTATO, PER EVENTUALI VARIAZIONI

DELL�IMMOBILE CHE POSSANO AVER DETERMINATO UNA

MODIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DELLE AGEVOLAZIONI,

DELLE RIDUZIONI, DELLE ESENZIONI, DELLA DETRAZIONE PER

L�ABITAZIONE PRINCIPALE.

PAGAMENTI (*):

1^ RATA ENTRO il 16/GIUGNO/2011 (50% DELL'ICI DOVUTA

CALCOLATA SULLA BASE DELL�ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI DEI

DODICI MESI DELL�ANNO PRECEDENTE.)

2^ RATA ENTRO il 16/DICEMBRE/2011 (SALDO DAL 01.12.2011

AL 16.12.2011) A SALDO DELL�IMPOSTA DOVUTA PER L�INTERO ANNO,

CON EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA VERSATA. (art.18,

comma 1, L.388/2000- Finanziaria 2001 � Dl. 223/2006)

UNICA SOLUZIONE : ENTRO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA

PRIMA RATA.

MODALITA�:

ccp n.88669510 Intestazione:EQUITALIA NORD SPA�FELTRE�BL�ICI;

MEDIANTE UTILIZZO MODELLO F24 .

RESIDENTI ALL'ESTERO :

PAGAMENTI (*): UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011.

SI RICORDA CHE IN DATA 17.12.1999 E� STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO I.C.I. CHE ENTRA

IN VIGORE DALL�ANNO 2000; IL REGOLAMENTO IN VIGORE E� CONSULTABILE C/O L�UFFICIO

TRIBUTI DEL COMUNE OPPURE ALL�INDIRIZZO INTERNET: http://www.comune.feltre.bl.it

ATTENZIONE : LE RENDITE CATASTALI URBANE VANNO RIVALUTATE DEL 5% PER EFFETTO DELLA

L. 662/96, ART. 3 C. 48, AI FINI DEL CALCOLO DELL�I.C.I. 2011.

(*) salvo modifiche Feltre, 8 Febbraio 2011