ICI CITTA’ di FELTRE

Con Decreto Legge n.93 del 27/05/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124

del 28/05/2008, sono state escluse dall’Imposta Comunale sugli

Immobili (I.C.I.) le unità immobiliari adibite ad abitazione

principale (e relative pertinenze) del soggetto passivo; restano

assoggettate all’imposta le unità immobiliari di categoria

catastale A1, A8, A9.

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed

i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha

acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata;

e) sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di

primo grado, secondo quanto previsto dal Codice Civile, a condizione che le stesse siano usate

come abitazioni principali dai parenti.

f) per il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa

coniugale. Le disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del

diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso

comune ove è ubicata la casa coniugale.

ALIQUOTE ANNO 2011

4,5 PER MILLE per:

· Abitazioni principali delle sole categorie A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze;

· i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale,

immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, L. 431/98;

7 PER MILLE per tutti gli altri fabbricati.

7 PER MILLE per le aree fabbricabili.

(Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, fermo restando che il valore delle aree

fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione

avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione

d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la

costruzione nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe

caratteristiche, come stabilito nel comma 5 dell’art.5 del D.Lgs.504/92, non è sottoposto a rettifica

il valore dell’area fabbricabile dichiarato in misura non inferiore a quello stabilito dalla tabella

allegata al regolamento).

2 PER MILLE per:

a) IMMOBILI INTERESSATI AD INTERVENTI DI RECUPERO EX ART.1

L.449/97 (si consiglia di consultare la delibera del C.C. n° 124 del 18.12.2007);

b) per gli immobili appartenenti alle ONLUS e da queste utilizzati per fini

istituzionali.

DETRAZIONE ABITAZ. PRINCIPALE (solo cat. A/1, A/8 ,A/9) Euro 119,00;

DETRAZIONE ABITAZ. PRINCIPALE (solo cat. A/1, A/8, A/9) Euro 207,00***;

*** a favore di proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare

soggetti ai quali l’apposita Commissione Medica dell’ULSS, di cui all’art. 1 della L.

295/90, abbia riconosciuto la connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della

Legge n: 104/92.

SCADENZE:

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI:

- ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI

PER LA DICHIARAZIONE I.C.I. RELATIVAMENTE ALL’ANNO DI

RIFERIMENTO DELLE VARIAZIONI, il modello va compilato secondo le

istruzioni approvate.

SI RICORDA CHE VANNO EFFETTUATE LE DICHIARAZIONI, NEL

TERMINE SOPRA RIPORTATO, PER EVENTUALI VARIAZIONI

DELL’IMMOBILE CHE POSSANO AVER DETERMINATO UNA

MODIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DELLE AGEVOLAZIONI,

DELLE RIDUZIONI, DELLE ESENZIONI, DELLA DETRAZIONE PER

L’ABITAZIONE PRINCIPALE.

PAGAMENTI (*):

1^ RATA ENTRO il 16/GIUGNO/2011 (50% DELL'ICI DOVUTA

CALCOLATA SULLA BASE DELL’ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONI DEI

DODICI MESI DELL’ANNO PRECEDENTE.)

2^ RATA ENTRO il 16/DICEMBRE/2011 (SALDO DAL 01.12.2011

AL 16.12.2011) A SALDO DELL’IMPOSTA DOVUTA PER L’INTERO ANNO,

CON EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA VERSATA. (art.18,

comma 1, L.388/2000- Finanziaria 2001 – Dl. 223/2006)

UNICA SOLUZIONE : ENTRO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA

PRIMA RATA.

MODALITA’:

· ccp n.88669510 Intestazione:EQUITALIA NORD SPA–FELTRE–BL–ICI;

· MEDIANTE UTILIZZO MODELLO F24 .

RESIDENTI ALL'ESTERO :

PAGAMENTI (*): UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2011.

SI RICORDA CHE IN DATA 17.12.1999 E’ STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO I.C.I. CHE ENTRA

IN VIGORE DALL’ANNO 2000; IL REGOLAMENTO IN VIGORE E’ CONSULTABILE C/O L’UFFICIO

TRIBUTI DEL COMUNE OPPURE ALL’INDIRIZZO INTERNET: http://www.comune.feltre.bl.it

ATTENZIONE : LE RENDITE CATASTALI URBANE VANNO RIVALUTATE DEL 5% PER EFFETTO DELLA

L. 662/96, ART. 3 C. 48, AI FINI DEL CALCOLO DELL’I.C.I. 2011.

(*) salvo modifiche Feltre, 8 Febbraio 2011