ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI FELTRE (PROV. DI BELLUNO) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2007.
(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19/12/2006).
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili. Determinazione detrazione per l’abitazione principale e aliquote per l’anno 2005.
PARTE DISPOSITIVA
D E L I B E R A
1) di stabilire le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007 nelle seguenti misure:
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nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, L.431/98;·
del 7 per mille per tutti gli altri immobili e per le aree edificabili;·
un’aliquota del 2 per mille, per un periodo di tre anni dall’inizio dei lavori o per la durata degli interventi, se inferiore ai tre anni, e limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei lavori, a favore di proprietari degli immobili che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici come individuati nell’Atlante dei centri storici della provincia di Belluno redatto dalla Regione Veneto con atto in data giugno 1983; sono inoltre considerati centri storici le zone comprese nei predetti centri storici ma delimitate nelle zone "A" del vigente piano regolatore generale. Per poter usufruire dell’aliquota agevolata del 2 per mille il proprietario dell’immobile dovrà presentare copia della documentazione al Comune prevista dal regolamento richiamato dall’art.1, comma 3 della Legge collegata alla Finanziaria 1998 e successive modificazioni e proroghe; tale agevolazione spetta se prevista, per l’anno di competenza 2005, dalla normativa per le imposte sui redditi;·
un’aliquota del 2 per mille per gli immobili appartenenti alle ONLUS e da queste utilizzati per fini istituzionali;2) di determinare per l'anno 2007 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di € 119,00 , comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e compresa l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3) di determinare altresì per l'anno 2005 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale, nella misura del doppio del minimo arrotondato per eccesso, pari ad € 207,00, la detrazione di imposta a favore dei proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti portatori di handicap ai quali l’apposita Commissione Medica dell’ ULSS, di cui all’art.1 della L. 295/90, abbia riconosciuto la connotazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3 della Legge n.104/92. Sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuta una invalidità ai fini del lavoro.