- Di ridurre al 5 per mille (cinque per mille) la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 2006 alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale o a queste equiparate in forza del Regolamento sopra richiamato;
- di confermare invece per l'anno 2006 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. del 6 per mille (sei per mille) per tutte le tipologie di fabbricati diverse da quelle di cui al punto precedente;
- di confermare per l'anno 2006 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille (sei per mille) anche per le aree edificabili;di fissare in Euro 207,00 (duecentosette/00) la misura della detrazione prevista per l'anno 2006 a favore dell abitazioni principali e nei seguenti altri casi:
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che acquisiscono la residenza in casa di riposo, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito tra parenti di 1° grado (genitori e figli), da destinare a loro abitazione principale e residenza;
- unità immobiliari locate a soggetti residenti con contratto d'affitto regolarmente registrato;
Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle Finanze e al Concessionari della riscossione territorialmente competente nelle forme previste dalla normativa vigente, demandando al Funzionario responsabile dell'imposta in parola ogni onere connesso e conseguente.
Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il provvedimento medesimo viene dichiarato immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.