ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2011 - N° 2/2011 IN DATA 30 marzo 2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS”

DELIBERA

  1. di determinare per l’anno 2011 le seguenti aliquote I.C.I.:

  1. aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare al valore imponibile dei seguenti immobili:

- aree fabbricabili

- unità immobiliari non adibite ed abitazione principale (seconde case)

- ogni altro immobile non compreso nel successivo punto (categoria D–negozi–laboratori-magazzini–uffici-ecc.)

  1. aliquota inferiore all’ordinaria, pari a 6 per mille, a norma degli artt. 6 e 8 del Regolamento I.C.I., con la detrazione di € 104,00.=, per gli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9;

- gli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9;

- le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

- le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto registrato di durata non inferiore a dodici mesi a soggetti che hanno la residenza - domicilio nel Comune;

  1. di intendere, ai fini dell’esenzione dall' imposta comunale sugli immobili a norma dell'art. 1 del D.L. 93 DEL 27/05/2008, come “assimilate” all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, le seguenti unità immobiliari:

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate, già adibite ad abitazione principale;

- unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela, adibite ad abitazione principale, a condizione che detta cessione sia comprovata mediante la presentazione della relativa scrittura privata;

- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari;

- immobili concernenti la disciplina dell'ex casa coniugale;

- pertinenze dell'abitazione principale;


2. di prendere atto l’esclusione dall’imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 126;


3. di confermare i valori di riferimento al mq., ai fini degli accertamenti dell’imposta comunale sugli immobili, dei terreni fabbricabili del Comune, stabiliti con deliberazione consiliare n. 6 del 17 maggio 2010;


4. di stabilire in € 5,00.- l'importo minimo di versamento dell'imposta comunale sugli immobili.