“OMISSIS”

DELIBERA

1)            di determinare per l’anno 2007 le seguenti aliquote I.C.I.:

a)      aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare al valore imponibile dei seguenti immobili:

        - aree fabbricabili

        - unità immobiliari non adibite ed abitazione principale (seconde case)

        - ogni altro immobile non compreso nel successivo punto (categoria D–negozi–laboratori-magazzini–uffici-ecc.)

b)      aliquota inferiore all’ordinaria, pari a 6 per mille, a norma degli artt.6 e 8 del Regolamento I.C.I., con la detrazione di € 104,00.=, per i seguenti immobili:

1.       unità immobiliari ad uso abitazione principale, comprese le sue pertinenze (garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.), nonché le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (cittadini iscritti all’AIRE ) a condizione che tale abitazione non sia locata.

2.       unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale. Per tali immobili non si ha diritto alla detrazione di € 104,00.=.

3.       unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate. Resta inteso che potrà usufruire di tale agevolazione, compresa la detrazione, soltanto l’unità abitativa che prima dell’avvenuto ricovero era adibita ad abitazione principale.

4.       unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela, adibite ad abitazione principale.

Per le detrazioni di cui a questo punto 4. è necessario comprovare il contratto mediante la presentazione della relativa scrittura privata registrata.