Comune di Chies d'Alpago Provincia di Belluno |
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I.C.I. ANNO 2011
Per l’anno 2011 con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 22/03/2011 sono confermate le aliquote già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 29/03/2007 in sintesi di seguito specificate:
A. Abitazione principale non esente: aliquota agevolata del 5‰ e detrazione d’imposta €. 116,20 relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale non rientranti nei casi di esclusione I.C.I. prevista dall’art.1 D.L.27 maggio 2008, n.93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n.126;
B. immobili diversi dalle abitazioni: classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nei gruppi catastali B, C e D: aliquota ordinaria del 6‰;
C. aree edificabili: aliquota ordinaria del 6‰;
D. immobili classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10,: 7‰
1. di proprietà di contribuenti non residenti nel comune di Chies D'Alpago;
2. posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i contribuenti residenti in questo Comune;
3. posseduti da contribuenti residenti in questo Comune e che non possano costituire la loro abitazione principale;
E. aliquota agevolata del 3‰ per gli immobili oggetto di interventi di recupero inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo del sottotetto, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
ESENZIONI
TRATTAMENTO |
FATTISPECIE |
CONDIZIONI |
ESENZIONE D.L. 93/’08 ESENZIONE pertinenze assimilate da regolamento ai sensi Art. 59 lett. d) D.Lgs. 446/97 ------------------------------------ ESENZIONE assimilate da regolamento ai sensi Art.59 lett. e) D. Lgs. 446/97 ----------------------------------- ESENZIONE assimilate da regolamento ai sensi L. 662/’96. ---------------------------------- ESENZIONE D.L. 93/’08 ---------------------------------- ESENZIONE D.L. 93/’08 ---------------------------------- ESENZIONE D.L. 93/’08 |
1. Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai cittadini residenti, e proprie pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli) così come definite dall’art. 817 del C.C:, ancorché autonomamente iscritte in catasto. --------------------------------------------------------- 2. Unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o affini fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale. --------------------------------------------------------- 3. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. --------------------------------------------------------- 4. Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, --------------------------------------------------------- 5. Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ATER). --------------------------------------------------------- 6. Ex casa coniugale di proprietà del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa. |
che non appartengano alle categorie A1(case signorili) A8 (ville) e A9 (castelli o palazzi di pregio artistico o storico) al fine di poter ottenere tale esenzione, il contribuente dovrà presentare entro il 16.12.2011 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà su modello a disposizione presso l’ufficio tributi. a condizione che non risulti locata a condizione che il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. |
VERSAMENTI:
Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 giugno 2011 e della seconda rata entro il 16 dicembre 2011 con le seguenti modalità:
- Mediante versamento su apposito c/c postale nr. 70638135 intestato al COMUNE DI CHIES D’ALPAGO – SERVIZIO TESORERIA I.C.I.;
- Mediante versamento presso la Tesoreria Comunale;
- Mediante modello F24.