COMUNE DI CHIES D’ALPAGO
PROV. BL
I.C.I. ANNO 2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Che per l’anno 2008 sono state confermate le aliquote già approvate con Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29.03.2007 in sintesi di seguito specificate:
a) abitazione principale: intesa come l’abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente: 5‰ - la detrazione d’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse le unità immobiliari di cui alla lettera e) è stabilita in €. 116,20 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
b) immobili diversi dalle abitazioni: classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nei gruppi catastali B, C e D: aliquota ordinaria del 6‰;
c) aree edificabili: aliquota ordinaria del 6‰;
d) immobili classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10,: 7‰
1) di proprietà di contribuenti non residenti nel comune di Chies D'Alpago;
2) posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i contribuenti residenti in questo Comune;
3) posseduti da contribuenti residenti in questo Comune e che non possano costituire la loro abitazione principale;
e) unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e/o affini in linea retta, fino al primo grado adibite a loro abitazione principale: 5‰. Al fine di poter ottenere tale agevolazione, il contribuente dovrà presentare entro il 16.12.2008 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà su modello a disposizione presso l’ufficio tributi.
1) È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2) È deliberata l’aliquota agevolata del 3‰ per gli immobili oggetto di interventi di recupero inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo del sottotetto, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
L’ART. 1, COMMA 5 DELLA L. N. 244/2007 HA INTRODOTTO LA SEGUENTE NOVITÀ:
All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».