Comune di Castellavazzo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

INIZIATIVA: Sindaco

ISTRUTTORIA: Responsabile Finanziario

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005.

VISTA la legge n. 421 del 23.10.1992 contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni,

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24.02.2004, con la quale si è proceduto a confermare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2004 per l’abitazione principale al 4,5°/oo (quattro virgola cinque per mille) con detrazione di € 103,29 sia quella ordinaria nella misura del 6°/oo (sei per mille);

DATO ATTO che il gettito dell’imposta per l’anno 2004 è quantificabile in € 127.300,00;

RITENUTO che le esigenze di bilancio consentono di mantenere le aliquote d’imposta in vigore per il 2004;

VISTO l’art.42 comma secondo lett. f del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 – comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/00;

Tutto ciò premesso,

S I P R O P O N E

  1. di confermare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 per l’abitazione principale determinandola al 4,5°/oo (quattro virgola cinque per mille) con detrazione di € 103,29= e di confermare quella ordinaria nella misura del 6°/oo (sei per mille);

  2. di confermare per l’anno 2005 quanto già previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2002 riguardo l’aliquota agevolata dell’Imposta Comunale sugli Immobili determinata nello 0,5°/oo (zero virgola cinque per mille) a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

  3. di evidenziare che l’aliquota agevolata di cui sopra sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei detti interventi e per la durata di tre anni a decorrere dall’inizio dei lavori;

  4. di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma quarto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.