Aliquote anno 2008

·                                 Abitazione principale (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze: 5,0  per mille

·                                 Altri fabbricati: 7,0  per mille

·                                 Terreni edificabili: 6,5 per mille

·                                 Recupero immobili inagibili: 4,0  per mille

·                                 Abitazione locate ai sensi art.2 comma 3  L.n. 431/98: 1,0  per mille.

Detrazione per abitazione principale anno 2008 (cat. A1, A8, A9)

Vi è prevista una detrazione di € 104,00 nei seguenti casi:

·                                 abitazione principale con relative pertinenze;

·                                 abitazione concesse in uso gratuito, con contratto di comodato regolarmente registrato, a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado e affini fino al 1° grado;

·                                 abitazione posseduta da anziani o disabili che abbiano residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

NOVITA' 2008

Le abitazioni principali, diverse dalle categorie A1, A8 e A9, e le relative pertinenze, ai sensi del Decreto Legge n.93 del 27/05/2008, beneficeranno dell'esenzione del pagamento dell'ICI.
Potranno godere dell'esenzione:

·                                 gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

·                                 gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

·                                 le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti e che l'anziano o il disabile abbia avuto l'ultima residenza nel Comune stesso.

·                                 gli immobili concessi in uso gratuito e destinate a residenza anagrafica ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado desumibili da appositi atti registrati;

·                                 le abitazioni non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero (a condizione che siano iscritti all'AIRE).

Riduzioni per fabbricati inagibili e inabitabili

L’ICI è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento.
La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità o inabitabilità va denunciata dal proprietario entro 60 giorni mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva.