L’ASSESSORE AL BILANCIO

 

            Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili;

 

            Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

            Richiamato l’art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni che, testualmente, recita:

”…………..omissis………Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille,…..omissis…………...

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.

4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556."

 

            Visto il comma 55 dell’art. 3 della Legge 662/96 che sostituisce l’art. 8 del Decreto leg.vo 504/92, che stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; e che con la deliberazione di determinazione dell’aliquota l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

            Visto l’art. 1 comma 5 della Legge 27.12.97 n. 449 per cui i comuni possono fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

            Viste le vigenti aliquote I.C.I. per l’anno 2004;

 

            Dato atto del gettito dell’imposta per l’anno 2004 quantificato in presunte € 1.130.000,00;

 

            In considerazione che:

-        l’imposta viene individuata dal legislatore come strumento dell’autonomia impositiva dei Comuni, assumendo una rilevante importanza anche per la stretta connessione con il sistema dei trasferimenti erariali;

-        la stessa rappresenta una responsabilità fiscale in quanto pone oltre il rapporto diretto tra l’ente impositore (Comune) ed il contribuente (cittadino), un controllo popolare sulla scelta dei servizi per l’utilizzo del tributo;

-        scopo e giustificazione del tributo è di procurare all’ente pubblico i mezzi necessari per l’esplicazione della sua attività pubblica;

-        il gettito I.C.I. previsto andrà a finanziare opere e servizi aventi carattere sociale e di interesse comune non altrimenti  realizzabili con i normali mezzi di bilancio;

 

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di confermare l’attuale misura dell’imposta, avvalendosi della descritta facoltà di diversificazione, disponendo le aliquote per l’anno 2005 nelle seguenti misure:

-        nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, del 6,5 per mille per le aree fabbricabili e del 7 per mille per gli altri immobili;

-        nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

-        nella misura dell’1 per mille a favore dei soggetti passivi che danno in locazione un immobile con contratto regolarmente registrato seguendo le modalità stabilite dall’art. 2 della legge 431/98;

 

Ritenuto, altresì, di confermare in € 104,00 l’importo della detrazione per l’abitazione principale;

 

Dato atto che, ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi domenicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;

 

     Quantificata, pertanto, la previsione di entrata per l’anno 2005 in € 1.150.00,00;

 

     Preso atto che, in base all'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale non è più competente in merito alla determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe ma, soltanto, in merito all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi ed alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

 

     Nella considerazione, quindi, che la competenza in merito alla determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe spetta solamente alla Giunta Comunale.

 

     Vista l'urgenza, derivante dalla necessità di approvare il bilancio di previsione nel più breve tempo possibile,

 

P R O P O N E

 

-        di determinare, per l’anno 2005, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure, confermando le aliquote già deliberate per l'anno 2004:

 

·       nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, del 6,5 per mille per le aree fabbricabili e del 7 per mille per gli altri immobili;

 

·       nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

·       nella misura dell’1 per mille a favore dei soggetti passivi che danno in locazione un immobile con contratto regolarmente registrato seguendo le modalità stabilite dall’art. 2 della legge 431/98;

 

·       di provvedere alla pubblicazione della conseguente deliberazione nella " Gazzetta Ufficiale ”;

 

·       di confermare, per l'anno 2005, in € 104,00 l’importo della detrazione per l’abitazione principale;

 

-        di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

                                                                  L’ASSESSORE AL BILANCIO

                                                                              Elisa Collazzuol