N. 7 R.D. del 26.03.2007 – COMUNE DI CANALE D’AGORDO (BL)
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), il cui presupposto è il possesso di fabbricati, d’aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
Visto l’art. 6, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato art. 1, comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili;
Preso atto che soggetto passivo dell’imposta è il proprietario degli immobili ovvero il titolare del diritto reale di godimento, ovvero il locatario in caso di locazione finanziaria;
Considerato che l’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso;
Preso atto che l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili è stabilita in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille – fatte salve speciali disposizioni di legge -, e può essere modificata entro tale limite sulle diverse fattispecie imponibili;
Visto l’art. 1, comma 5, della L. n. 449/97, che consente la determinazione di un’aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero d’unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;
Visto l’art. 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che ha fornito un’interpretazione autentica all’art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992, stabilendo che l’esenzione I.C.I. spetta anche agli immobili della Chiesa Cattolica che siano utilizzati per attività diverse da quelle religiosa e di culto, come quelle inerenti l’attività di beneficenza, istruzione, educazione, indipendentemente, che le stesse siano esercitate come attività commerciali;
Preso atto inoltre che l’esenzione ICI spetta anche a quegli immobili degli Enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo e principale l’esercizio d’attività commerciali destinate esclusivamente allo svolgimento d’attività d’assistenza e previdenza, sanitaria e didattica;
Visto l’art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996 n. 662 che prevede che i Comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Visto l’art. 2, comma 4, della L. n. 431/98 (Legge di riforma delle locazioni ad uso abitativo), che consente la determinazione di un’aliquota più favorevole, eventualmente anche inferiore al 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 09.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinate, per l’anno 2006, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili
Visto il Regolamento comunale I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 6 assunta in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, ;
Visto il Decreto Ministeriale del 30.11.2006 che differisce al 31 marzo 2007, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2007;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che il Consiglio Comunale è competente, disciplina generale le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, nonchè l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, rimesse alla competenza residuale della Giunta;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell’Ufficio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione;
Con votazione, favorevole, unanime, espressa in forma palese
1) di determinare per l’anno
2) di determinare per l’anno 2007 le seguenti aliquote ICI:
applicabile anche, a norma del vigente Regolamento Comunale ICI:
- alle unità immobiliari appartenenti a cooperative a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio-assegnatario;
- unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata;
- all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d’usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
- all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, secondo quanto previsto dal Codice Civile, a condizioni che le stesse siano usate come abitazioni principali dai parenti; a tal proposito il soggetto passivo dovrà darne avviso al Comune con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (il primo anno, entro la naturale scadenza della presentazione della dichiarazione I.C.I. per l’anno in esame);
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia comprovato che è stata presentata all'Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- all’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari dei possessore.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse, le cantine, i tabià, le legnaie, i box, i posti macchina coperti e scoperti, in quanto durevolmente destinati a servizio dell’abitazione. Il carattere pertinenziale dell’immobile, dovrà essere attestato con la medesima dichiarazione.
ALIQUOTA AGEVOLATA, pari al 3 ‰, a favore di proprietari che eseguano:
- interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili
- interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
- interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
- interventi volti all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
ALIQUOTA AGEVOLATA, pari al 6 ‰, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo d’abitazione principale immobili alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
- gli immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale;
- gli immobili destinati ad uso diverso da quello d’abitazione;
- per tutti i casi per i quali non è prevista una aliquota agevolata.
Successivamente
con votazione unanime, favorevole, espressa in forma palese,
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.