N. 25 R.D. del 28/02/2005 COMUNE DI CANALE D’AGORDO (BL)
applicabile anche, a norma del vigente Regolamento Comunale ICI:
- alle unità immobiliari appartenenti a cooperative a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio-assegnatario;
- all’alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi Case Popolari;
- unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata
- all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- all’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari dei possessore.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse, le cantine, i tabià, le legnaie, i box, i posti macchina coperti e scoperti, in quanto durevolmente destinati a servizio dell’abitazione. Il carattere pertinenziale dell’immobile, dovrà essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trasmessa al Comune entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero con la dichiarazione medesima.
ALIQUOTA AGEVOLATA, pari al 3 ‰, a favore di proprietari che eseguano:
- interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili
- interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
- interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
- interventi volti all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
ALIQUOTA AGEVOLATA, pari al 3 ‰, a favore degli Enti senza scopo di lucro.
ALIQUOTA AGEVOLATA, pari al 6 ‰, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
- gli immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale;
- gli immobili destinati ad uso diverso da quello d’abitazione;
- per tutti i casi per i quali non è prevista una aliquota agevolata.
*******************************************