COMUNE DI BORCA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 21/01/2011

"DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2011"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 10.02.1999; 

DATO ATTO che la determinazione delle aliquote e i criteri di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili dal 2008 è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 1 comma 156 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007); 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come integrato dagli artt. 53 e 54 della legge 23.12.2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001); 

VISTO l’art. 53, comma 16 della citata legge 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002), a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, nel quale è stabilita al 31 dicembre la scadenza ordinaria per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del 17 dicembre 2010, che ha differito al al 31 marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 da parte degli Enti locali; 

VISTI:

-            il DL 31 maggio 2010, n. 78 così come convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

-            La L 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011); 

CONSIDERATO che gli artt. 52 e 59 del D. Lgs n. 446 del 15/12/1997 riconoscono e disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni in ordine alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale; 

RICHIAMATO l’art. 77/bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, che sospende il potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende agevolare ed incentivare lo sviluppo del turismo locale, anche attraverso una riduzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili a carico dei proprietari e/o titolari di altro diritto reale di godimento su immobili rientranti nella categoria catastale D/2, i quali siano concretamente utilizzati per lo svolgimento di attività di carattere alberghiero; 

RITENUTO pertanto di ridurre, per le sole attività alberghiere rientranti nella categoria catastale D/2, di un punto l’aliquota già approvata per l’anno 2010 e di confermare, per le altre unità immobiliari, le misure delle aliquote già approvate per l’anno 2010 anche per il periodo di imposta 2011, constatando che le esigenze di  

bilancio impongono la fissazione delle stesse aliquote e che l’attività di liquidazione e accertamento della materia imponibile è ancora in corso; 

RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito nella Legge n. 126 del 24.07.2008 con il quale viene esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e sue assimilazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9  per le quali continua ad applicarsi l’aliquota prevista e le relative detrazioni d’imposta; 

CONSIDERATO altresì che, in base ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, l’esenzione viene estesa anche alle seguenti fattispecie:

-            alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale in base a regolamento comunale;

-            al coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, purché non risulti titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

-            alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

DATO ATTO che la formulazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale I.C.I. e nella delibera di determinazione delle aliquote I.C.I. per l’anno 2008 non consente di stabilire con certezza le fattispecie assimilabili all’abitazione principale ai fini dell’applicazione della predetta esenzione; che in data 25 novembre 2008 – prot.4916 è stato richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale un parere interpretativo che non è ancora pervenuto;

RITENUTO comunque, nelle more delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero, di individuare provvisoriamente i seguenti casi di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 1 del D.L. 93/2008 intitolato “esenzione ICI prima casa”, tenuto conto del combinato disposto delle norme statali vigenti, del regolamento comunale in materia di I.C.I. e della delibera di determinazione delle aliquote I.C.I. per l’anno 2008 vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a.         l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, fino a prova contraria, quella di residenza anagrafica;

b.        le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

c.         le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari;

d.        l’unità immobiliare adibita a casa coniugale, posseduta dal coniuge separato non assegnatario, purché lo stesso non risulti titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune in cui si trova l’ex casa coniugale;

e.         l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE purché la stessa non risulti locata;

f.         le unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;

g.         le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica; rientrano in tale fattispecie anche i casi in cui la cessione riguardi una quota dell’immobile e lo stesso sia adibito ad abitazione principale anche da altri familiari;

h.        le unità immobiliari utilizzate dal soggetto passivo come pertinenza dell’abitazione principale;

RITENUTO altresì di escludere dai casi di esenzione sopra esposti le seguenti fattispecie:

-          le abitazioni di lusso appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, e le relative pertinenze, per le quali continua a trovare applicazione l’aliquota del 4,3 per mille e la detrazione per abitazione principale di € 210,00;

-          le abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, per le quali continua a trovare applicazione l’aliquota ridotta del 4,3 per mille senza detrazione;

DATO ATTO che il decreto legge ha stabilito il rimborso ai Comuni della minore imposta derivante dall’applicazione della suddetta norma; 

RITENUTO di mantenere le sopra citate aliquote per l’esercizio 2011 con la nuova agevolazione statale prevista sulla “prima casa”, dando atto nel contempo che il gettito dell’imposta risulta sufficiente per garantire gli equilibri di bilancio; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale - Direttore Generale quale Responsabile del Servizio Economico, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

CON VOTI unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1)      di dare atto di quanto in premessa; 

2)      di individuare i seguenti casi di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 1 del d.l. 93/2008 intitolato “esenzione ICI prima casa”, fatte salve le eventuali diverse indicazioni che eventualmente saranno impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale:

a.       l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, fino a prova contraria, quella di residenza anagrafica;

b.      le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

c.       le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari;

d.      l’unità immobiliare adibita a casa coniugale, posseduta dal coniuge separato non assegnatario, purché lo stesso non risulti titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune in cui si trova l’ex casa coniugale;

e.       l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE purché la stessa non risulti locata;

f.       le unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate;

g.       le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica; rientrano in tale fattispecie anche i casi in cui la cessione riguardi una quota dell’immobile e lo stesso sia adibito ad abitazione principale anche da altri familiari;

h.      unità immobiliari utilizzate dal soggetto passivo come pertinenza dell’abitazione principale;prendere atto dell’esenzione totale dal pagamento dell’ICI per la “prima casa”;

3)      di approvare per il 2011 l’aliquota I.C.I. ridotta nella misura del 4,3 (quattro virgola tre) per mille, con detrazione di € 210,00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale o ad essa assimilati per i quali non si applica l’esenzione prevista dall’art. 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito nella Legge n. 126 del 24.07.2008; 

4)      di approvare per il 2011 l’aliquota I.C.I. ridotta nella misura del 4,3 (quattro virgola tre) per mille senza detrazione per i seguenti immobili:

-      le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto registrato di durata non inferiore a dodici mesi a soggetti che hanno la residenza anagrafica nel Comune;

-      gli edifici ex rurali soggetti ad accatastamento o accatastati con classe C/2, situati in zona A-B-C-D1-D2-D3-D4-E-F del vigente P.R.G.; 

5)      di approvare per il 2011 l’aliquota I.C.I. ridotta nella misura del 6 (sei) per mille senza detrazione per i fabbricati accatastati con categoria D2 purchè siano effettivamente utilizzati per l’attività di carattere ricettivo-alberghiero: 

6)      di approvare per il 2011 l’aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille da applicare a favore dei soggetti passivi che non rientrano fra quelli previsti nei punti precedenti; 

7)      di dare atto che con le sopra elencate aliquote viene garantito un gettito dell’imposta sufficiente per garantire gli equilibri di bilancio; 

8)      di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2011 e Bilancio Pluriennale 2011 - 2012- 2013 è stato previsto e quantificato in presunte euro 51.051,64 il minor introito ICI derivante dall’esenzione statale sulla “prima casa”, gettito che comunque verrà rimborsato dallo Stato tramite trasferimento; 

9)      di trasmettere, tramite posta elettronica, copia della presente al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la successiva pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e, quale annuncio, sulla Gazzetta Ufficiale; 

10)  di trasmettere altresì copia della presente al Concessionario della riscossione dell’imposta, per gli adempimenti di competenza. 

La delibera in oggetto è disponibile sul sito internet del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla pagina:

http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/ici/delibere.htm

Le DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE, secondo il modello ministeriale, vanno presentate al Comune entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I VERSAMENTI potranno essere effettuati gratuitamente mediante F24 presso gli sportelli bancari e postali, oppure mediante versamento sul c/c n° 88669767 avendo cura di utilizzare esclusivamente i nuovi bollettini di c/c postale (come previsto dal decreto del Ministero delle Finanze e dell'Economia del 25/03/2009. I vecchi bollettini non potranno più essere utilizzati) compilati in ogni loro parte ed intestati a EQUITALIA NOMOS SPA – BORCA DI CADORE-BL-ICI.

Si precisa che, anche per il 2011, il Comune di Borca non ha deliberato l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi-ICI - tel. 0435-482328 fax 0435-482101

e-mail: tributi.borca@valboite.bl.it

 

CODICI DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO ICI CON F24

Codice Ente/Codice Comune:

Ø  A982 (Comune di Borca di Cadore – BL)

Codici Tributo:

Ø     3901 ICI per abitazione principale; indicare l’importo al netto della detrazione (per la detrazione è previsto l’apposito campo “detrazione per abitazione principale”);

Ø  3902 ICI per i terreni agricoli;

Ø  3903 ICI per le aree edificabili;

Ø  3904 ICI per gli altri fabbricati;

Ø  3906 ICI per interessi (ad es. ravvedimento operoso)

Ø  3907 ICI per sanzioni (ad es. ravvedimento operoso)

Informazioni sul pagamento tramite F24 sono disponibili sul sito web del Ministero dell’economia e delle finanze: www.agenziaentrate.it