Deliberazione di C.C. n.6 del 09/04/2008

 

COMUNE DI BORCA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

                                              

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2008.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

(omissis)

 

DELIBERA

 

 

1. di determinare nel modo seguente le aliquote e la detrazione ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2008:

 

§         aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille senza detrazione per i seguenti immobili:

-         aree fabbricabili;

-         unità immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconde case) e relative pertinenze;

-         ogni altro immobile non compreso nei successivi punti;

§         aliquota ridotta nella misura del 4,3 (quattro virgola tre) per mille con detrazione di € 210,00 per i seguenti immobili:

-         unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ed adibita ad abitazione principale dal contribuente che ha la residenza anagrafica nel Comune;

-         unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da cittadino italiano residente all’estero (iscritti all’AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata;

-         unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da persona anziana o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità fosse effettivamente adibita a sua abitazione principale prima del ricovero, che non risulti locata e che i requisiti siano comprovati da specifica autodichiarazione;

-         unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado adibita a loro abitazione principale, a condizione che detta cessione sia comprovata da autodichiarazione congiunta redatta su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Tributi; si precisa che, qualora i beneficiari della cessione siano a loro volta comproprietari dell'immobile, la detrazione compete esclusivamente a loro (non al cedente) ed in parti uguali;

§         aliquota ridotta nella misura del 4,3 (quattro virgola tre) per mille senza detrazione per i seguenti immobili:

-         le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto registrato di durata non inferiore a dodici mesi a soggetti che hanno la residenza anagrafica nel Comune;

-         gli edifici ex rurali soggetti ad accatastamento o accatastati con classe C/2, situati in zona A-B-C-D1-D2-D3-D4-E-F del vigente P.R.G.;

2.      di prendere atto dell’ulteriore agevolazione  statale sulla “prima casa”, prevista dall’articolo 1 comma 5 della legge finanziaria 2008 che stabilisce una nuova detrazione in misura pari dell’1,33 per mille della base imponibile, stabilendo che il nuovo beneficio non potrà essere superiore a 200 euro per ciascun immobile su base annua;

3.      di applicare l'aliquota ridotta del 4,3 (quattro virgola tre) per mille e, se del caso, l'eccedenza di detrazione d'imposta prevista per le unità immobiliari di cui al punto 1 anche alle relative pertinenze intendendosi come tali le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, previa comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI;

4.      di dare atto che con le sopra elencate aliquote viene garantito un  gettito dell’imposta sufficiente per garantire gli equilibri di bilancio;

5.      di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2008 e Bilancio Pluriennale 2008 - 2009- 2010 è stato previsto e quantificato in presunte euro 20.000,00 il minor introito ICI derivante dall’agevolazione statale sulla “prima casa”, gettito che comunque verrà rimborsato dallo Stato tramite  trasferimento;

6.      di trasmettere, tramite posta elettronica, copia della presente al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la successiva pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e, quale annuncio, sulla Gazzetta Ufficiale;

7.      di trasmettere altresì copia della presente al Concessionario della riscossione dell’imposta, per gli adempimenti di competenza.