(OMISSIS)

 

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2007.

 

 

 

(OMISSIS)

 

 

DELIBERA

 

 

1. di determinare nel modo seguente le aliquote e la detrazione ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2007:

 

§           aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille senza detrazione per i seguenti immobili:

-            aree fabbricabili;

-            unità immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconde case) e relative pertinenze;

-            ogni altro immobile non compreso nei successivi punti;

 

§           aliquota ridotta nella misura del 4,3 (quattro virgola tre) per mille con detrazione di € 210,00 per i seguenti immobili:

-            unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ed adibita ad abitazione principale dal contribuente che ha la residenza anagrafica nel Comune;

-            unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da cittadino italiano residente all’estero (iscritti all’AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata;

-            unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da persona anziana o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità fosse effettivamente adibita a sua abitazione principale prima del ricovero, che non risulti locata e che i requisiti siano comprovati da specifica autodichiarazione;

-            unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado adibita a loro abitazione principale, a condizione che detta cessione sia comprovata da autodichiarazione congiunta redatta su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Tributi; si precisa che, qualora i beneficiari della cessione siano a loro volta comproproprietari dell'immobile, la detrazione compete esclusivamente a loro (non al cedente) ed in parti uguali;

§           aliquota ridotta nella misura del 4,3 (quattro virgola tre) per mille senza detrazione per i seguenti immobili:

-            le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto registrato di durata non inferiore a dodici mesi a soggetti che hanno la residenza anagrafica nel Comune;

-            gli edifici ex rurali soggetti ad accatastamento o accatastati con classe C/2, situati in zona A-B-C-D1-D2-D3-D4-E-F del vigente P.R.G.;

  1. di applicare l'aliquota ridotta del 4,3 (quattro virgola tre) per mille e, se del caso, l'eccedenza di detrazione d'imposta prevista per le unità immobiliari di cui al punto 1 anche alle relative pertinenze intendendosi come tali le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, previa comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI;

 

“OMISSIS”