D E L I B E R A

 

1.     di stabilire, per l’anno 2008, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, modificato dalla Legge n. 662/96, nella misura del:

 

-      4,50‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario e concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, così come consentito dall’art. 10 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”;

-      6,50‰ per gli altri immobili;

 

2.     di fissare l’aliquota agevolata del 4‰ a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti Tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori (Art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449);

 

3.     di fissare l’aliquota agevolata del 4,5‰ a favore di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi  tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 09.12.1998 n. 431. Per usufruire di questa aliquota agevolata il proprietario deve aver stipulato apposito contratto di affitto a canone agevolato e averlo regolarmente registrato;

 

4.     di stabilire per l’anno 2008, in applicazione del disposto dell’art. 3 - comma 55 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che la detrazione dell’imposta di € 103,30# prevista per l’I.C.I. dall’art. 8 della suddetta legge è elevata a:

 

 

a) € 130,00# per gli immobili classificati catastalmente con le cat. da A/1 ad A/9 ed adibiti ad abitazione principale del proprietario e concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, così come consentito dall’art. 10 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”;

b) € 258,23# per gli immobili adibiti ad abitazione principale di soggetti passivi assistiti in modo continuativo con sussidi dal Comune;

c) € 258,23# per gli immobili adibiti ad abitazione principale di soggetti passivi assistiti gratuitamente a domicilio dal Comune;

d) € 130,00# per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

-   Coloro che per i casi di cui alle lettere b) e c) ritengano di avere diritto alla detrazione per l’anno 2008 dovranno inoltrare domanda al Sindaco entro il 15.06.2008;

-   Le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazione del funzionario responsabile di cui all’art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 per i casi di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2.